Decima.' 77 frodi, e i Teftamenti falli. Ho anche oflervato più Contratti fra le perfone private , a’ quali intervenne qualche Scabino, quafichè efercitaflèro ancora quell’ Ufizio , che oggidì efercitano i Giudici di Autorità , eletti dalla Comunità di Modena. Uno di tali Contratti nell’Archivio di San Zenone di Verona , a cui affifte Lopo Scavinus Civitatis Brixianc ha quefte Note : Regnantes D. iV. N. ( cioè Domnis Noflris ) Carolo , & Pippino Filio ejus , Virìs excellentijjìmis Regibus Langobardorum in Italia , Anno eorum XXXIII. & XXV. die quinto decimo inirante Menfi Januario Indici. XIV. cioè nell’Anno 806. il che è da offervare , perchè non fi dà a Carlo M. le non il titolo di Re, quand’egli era allora Imperadore . Altri iìmili Strumenti con quefta ommiifione ho io veduto nell’Archivio de’Canonici di Modena, in Piftoia, e Milano . Di fopra vedemmo , che fette Scabini aveano da intervenire ad ogni Placito. Anzi Lodovico Pio in uno de’fuoi Capitolari di Francia ne volle dodici, purché tanti ne trovaiTe il Conte nella Città : altrimenti s’ aveife a fupplire quefto numero co’ migliori del Contado . Ma o fi a che Legge tale poco efattamente fi offervalTe, o che s’ opponeflero altre cagioni, troppo di rado s’incontrano fette Scabini in effi Placiti. Talvolta nè pur uno v’intervenne. Offervifi un Placito Lucchefe dell’Anno 840. il cui principio è tale : Dum in Dei nomine, Civitate Luca, in Curie que dicitur Regine , in judicio refiderimus nos Rodwgus Epifcopus, & Maurinus Comes Palatii, Mijji Domni Hlotharii perpetui Augufìi, cum Agano Comite rejidentibus nobifcum Paulo , Martino Judicibus -, & Prati* do &c. Vaffìs Domni Imperatoris ; Johanne & Adelberto Scavinis &c. Qui non abbiamo fe non due Scavini ; e quel Giovanni fi fottofcrive così : Ego Johannis Clericus Scavinu ivi fui . No tifi , che quefto Scavino era Cherico. N’ho veduto altri efempli. Un altro Placito Lucchefe dell’Anno 872. comincia con quefte parole: Dum Adalbertus Dux rejediffet in jud'.cio hìc Civitate Luca , in cantinata de Cune Ducalis una. cum Ghijelfri, & Johannes Scabinis ad fingulorum &c. Ma quello, che maggiormente dà a conofcere, qual folle 1’ Autorità de gli Scavini , fi è 1’ aver eglino avuto un Tribunale per decidere alcune fpecie di Cau-fe. Nella Legge 64. di Lottario I. Imperadore , fi tratta de’ Caufidici da noi ora chiamati Dottori di Legge , Avvocati o Proccuratori , qui nec ad juditium Scabinorum acquiefcere , nec blafphema’-e volunt , cioè appellare , come interpreta il Du-Cange. Parimente nella Legge 92. di Carlo M. fi legge: Si quis Caufam judicatam repetere in mallo pr&fumferìt , duode-cim ictus a Scabin’s , qui caufam ipfam prius judicavennt , accipiat. Sicché in prima iftanza la lite era portata a gli Scabini , pofcia a i Malli, o fia a i pubblici Giudizi tenuti dal Conte , o da i Meiìi Regj . Anzi poteano anche gli Scabini tener de’Placiti : il che fempre più rilieva la loro Dignità. Due efempli di ciò ho veduto . L’uno in un Placito Lue-