D E C I M a7 8i Rc°is ( nel Codice Oftenfe è fcritto Aclor pubblicus , fìgnìficante lo itef- fo ) Curtem Regiam habens ad gubernatidum , & ex ìpja Cune ahcui jìne jujjione Repis, cafam tributariam , ve/ terram , filveta , ve/ prata aufus fuerit donare &c. in duplum componat . Anche il He Rotari nella Legge 378. ci dà la medefìma nozione de' Gaftaldi. E Lottario I. Augufto nella Legge 73. dice : Concedimus Gaflaldùs noflris , Curtes nofìras providen-tibus &c. Ecco l’Uiìzio de’Gaftaldi , e però non colpì nel fegno il Vof-fio nel Lib. 2. Cap. 8. de Vitiis Sermonis , allorché fcriffe : Gafìaldtus fuerit , qui Repi vel Principi infervit in curandis hofpinbus . Ac hujusmo-di propria ejl fignifìcaiio , ut idem fuerit ac Archiiriclinus , v-el Oeconomus t & in Palano Occidentalis Imperaioris , jam ab Othonis Magni temporibus, Dap’fer. E’nffatto fenza fondamento un tale fignitìcato , come coita dal confronto delle Leggi. Dura tuttavia in alcuni Luoghi d’Italia il nome , ed ufìzio de’Giflaldi non già preifo i Principi grandi, ma preffo i Ricchi nobili , che fi chiamano Gaftaldi quei , che ora da i Modenefi fono appellati Fattori. In molte Leggi del Re Rotari fi fa menzione Cur-tis Regia per denotare il palazzo , e il Fifco del Re. Ora nella Legge 22.2. del medefimo Rotari è determinato , che qualora i Parenti non facciano vendetta di una Donna libera , che fi mariti ad un Servo , tunc liceat Gaflaldìo Repis , aut Aclori , aut Sculdafcio ipfam in Curtem Re-pis ducere, & intra penfiies cor.Jliiuere. Sicché i Gaftaldi entravano ancora fra i Miniftri Fifcali. Tenevano inoltre Giuftizia per le caufe Camerali : il che fi può dedurre dalla Legge 8. di Pippino Re d’Italia, dove comanda , che fìa fatta Giuftizia tam a Comitibus fuis, quam ciiam a Ga-flalddr, feu Sculdafciis . Et fi Gaflaldius , vel Sculdafcius non fecerit, mul-cletur. Abbiam veduto altrove, che i Conti erano obbligati a condurre il Popolo all’ Armata , quando occorreva la difefa de’Confini , o qualche altra fpedizion militare. Nè pur da queft’obbligo erano efenti gli Sculdafci e Saltari, come fi ricava dalla Legge 29. lib. 6. del Re Liut-prando . Che anche i Gaftaldi foifero tenuti alla milizia per condurvi, a mio credere, gli Uomini abitanti nelle Corti Regali , parmi di rico-rofcerlo nella Legge 24. del Re Rottari , che dice : Si Gafladius exer-cttalem Juum contra rationem moleflavent, Dux eum foleiur. Lodovico II. Augufto nella Coftituzione promotionis exercitus , comanda , ut nullum ab expeditione aut Comes , aut Gaflald , vel Mimflri eorum excufatum ha-beant. Avevano adunque i Gaftaldi de i Miniftri fotto di loro. Coita ancora da un Documento Brefciano dell’Anno 769. che le Regine a-vevano il loro Gaftaldo . Similmente fi offerva in un Placito Lucchefe , tenuto da Adalberto I. Duca di Tofcana nell’Anno 847. che i Gaftal-di precedevano a gli Scavini. Ma nulla più ci può far intendere , qual foffe la Dignità, ed onorevolezza de’ medefimi , quanto il vedere, che il Governo delle Città era loro talvolta raccomandato. Nel Cap. 74* Viff. Ital. T. I. L ¿elle