48 Dissertazione maro Arcivefcovo di Rems, Traft. de Ordir). & Offic. Palat. Caj£ 21. Comitis Palaiù, die’egli , inter cetera pene innumerabilia , in hoc maxime folecitudo erat, ut omnes Legales Caujjle , quee alibi once propter (cqnitatis judicium Palatium aggrediebantur, jujìe ac rationabduer determinarci , feu pe,r-verje judicata ad eequitatis tramitem traduceret. Ampia per quefto era l’autorità di lui, perchè non folamente giudicava di tutte le caufe del Regno, che per appellazione foiTero portate al Tribunale del Re , ma cono-fceva anche tutte 1’ altre , che riguardavano i diritti del Re , e la quiete del Regno: nè alcuna caufa era portata al Re, che prima non paffaiTe per le fue mani , a fin dioilervare , le meritaffe o non meritaffe di dare occupazione alle orecchie e penfieridel Sovrano. S’odano queft’altte parole d’Hinc-maro . De omnibus Sacularibus caujjis veljudiciis fujcipjendi curam infianter habebat , itaut Sceculares prius Domnum Regem absque ejus confultu inquietare neceffe non habennt, quoufque ille prcevideret, fi necejjitas ejj'et, ut caufi fa ante Regem merito venire deberet. Si vero fecreta ejfe caujfa , quam prius congrueret Regi , quam cuiquam alteri dicere, eumòem dicendi locum (idem ipjl proepararet, introduco prius Rege , ut hoc juxta .modum perfonce vel honora-bliner , vel patienter , vel edam mifericorditer fufeiperet. Grado altresì fom-mamente cofpicuo era quello delV A rcicappellano di Corte , che precedeva i Vefcovi ed Arcivefcoti. Anch’egli riferiva al Re le caufe de gli Ecclefiaftiei. E mirate la favia condotta di que’Regnanti e tempi, che noi trattiamo da barbarici. Senza un ordine di effi Re non poteva il Conte del Palazzo terminar le caufe de’Potenti , come s’ha dalla Legge 43. di Carlo M. fra le Longobardiche. Nullus Comes Palatii nofiri Potendo-rum cauffas fine noflra juffione finire prcefumat. La ragione di tal divieto era , acciocché il Conte Palatino non fi perdeife dietro alle caufe de’ Grandi, trafeurando intanto quelle de’Poveri, e de i meno Potenti,per le quali aveano maggior premura ibuoni Principi. Ne propter hoc Pau-perum & minus Potentum juflitice remancant. E fecondo il Tello della Biblioteca Eftenfe : Sed tantum Pauperum & minus Potendum ad jufiittas fa-ciendas feiant fibi ejfe vacandum. Verifimilmente ancora fu preferitto , che nelle Caufe de’Potenti non fi veniffe alla rifoluzione fenza informarne prima il Principe , vegliarne , che nonfoffe fatta foperchieria a chi litigava con loro . • E flato creduto, che nella Corte dei Re Franchi non fi trovaffe fe non un Conte del facro Palazzo . Ma tempi furono, ne’quali due fe ne contarono. Nell’Epifl. XI. di Eginardo fotto Lodov ico Pio fono mentovati Gebuinus , & Ruodbertus Cornites Palatii , e d’ effi è anche memoria negli Annali de'Franchi regnante Lodovico Pio. Altri efempli ha. addotto di quello ilP. Mabillone fontro il Coringio nel Lib. 2. Gap. 11. n. 14. de Re Dplom. Il bifogno de’Popoli, e le divifioni de’Regni ca-gion furono d introdurre più Conti del Palazzo. Ebbero il fuo 1'’Aquita- • nia