Ventesima. 199 in Morgantgìba, hoc efi matuùnalì dono ( quefto forfè è una giunta ) in franciam venientem certum efi adquiflffe &c. Abbiamo Strumenti rapportati dal Baluzio, dove i Mariti donano quartam portionem de’loro beni dileclce Conjugi fuce ; e quivi chiaramente è detto, che fi foleva coftituire il Morgincap alia die pojl noSem nuptiàlem , qui efi dies votorum no-flrorum. Difli permeilo a gli Uomini di donare alle Mogli la quarta.parte delle loro foftanze ( il che oggidì parrebbe una pazzia ) e non più ; ma v’erano pedone sì perdute nell’amore femmineo, che al difpetto delle Leggi donavano loro anche la ter^a parte. Ne reità una pruova in uno Strumento dell’Anno 873. da me aggiunto alla Cronica del Moni-itero di Cafiurea, in cui è confegnato a que’ Monaci, quidquid eidem Gundi uxori quondam Jufionis pertinebat a parte viri fui, videlicet Tertiam portionem de omnibus rebus fuprafcriptis, qua; et in die votorum Virfuus de-derat. Oggidì nel Regno di Napoli, fecondo le Leggi della Prammatica, fe intende una Donna dopo la morte di godere il Lucro dotale, appellato Antefatto, dee tagliarii i capelli , e metterli fopra il cataletto del Defunto. Di tal coitume non ho trovato fegno preflo gli antichi. Ma perciocché non di rado accadeva, che gli Uomini promettevano il Morgincap, e poi non attendevano la parola: le Donne pi-ù caute cominciarono ad efigere, che prima di ftrignere l’indiffolubile nodo eflì le afficu-raffero di quefta donazione. Di ciò ho veduto più efempli nell’Archivio de’Canonici di Modena, ma folamente uno ne citerò dell’Anno 1185. cioè uno Strumento di Matrimonio, in cui lo Spofo dice: Manifefla cau-fa efi mi/ii, quoniam die ilio, quando te fponfavi, promiferam tibi dare ju-flidam tuam Jecundum Legem meam in Morgincap, id efi quartam portionem omnium rerum mobihum & immobdium, quas nunc habeo, aut in antea ha-buero. Nunc autem , fi Chrifìo auxiliante, te mihi in Conjucjio foci avero , fuprafcriptam quartam , &c. tuce dilechoni do , cedo, conferò , & per preefen-tem Cartam Morgincap in te habendum confirmo, ut facias exinde a profetiti die tu , & heredes iti, aut cui vos dederitis, quicquid voluerìtis ex mea plemffima largitale. Si oitervi, come il Morgincap, che fu una volta dono arbitrario e gratuito, era divenuto di obbligo, interpretando io cosi juflitiam fecundum Legem ; e che tal donazione era non riftretta alla vita delle Mogli, ma piena ed affolura . Sicché coitava ben caro il procacciarli una compagnia ne i tempi antichi, e molti fi rideranno della goffaggine di allora. Tuttavia fi-vuol ricordare, che prima de i Longobardi, a tenore de'l’Authent. Prceterea, C. Unde vir & uxor, fi doveva alla Moglie non dotata la Quarta ne’beni del Marito ricco. Son qui da udire 1 Giurisconfulti, che fecondo l’ufo loro amplificano o limitano quella Legge. Non lieve divario ancora paffa fra gli antichi tempi e i noftri ; perchè allora il Morgincap fi confervava per lo pù in cafa del Manto, cioè qualora effa premoriva, o làfciava de’Figli: ma.oggidì non rade