Decima. 79 Pagenfes , quim ciò alios , qui jujl'.tiam quczfìsrint, non fecerint , componat fì-cut Lex ipforum ejl. Offervifila parola Judiciaria lignificante il Territorio, dove s’eftendeva l’Autorità del Giudice Rurale. In un Diploma del Mo-nirtero di Santa Maria dell’Organo fpettante all’Anno 918. Berengario I. Imperadore dona Pratum juris imperii noflri pertinens de Comitatu Ve-ronenfi, de Sculdajcia videlicet, que Fluvium dicitur. Così pretto l’Ughel- li nel Tom. V. ove fi tratta de’ Vefcovi di Belluno, fi trova Sculdafcia Belluni. Sotto gli Sculdafci rtavano i Decani, e i Saltarj ; il che fi ricava dalla Legge 15. Lib. V. di Liutprando. De Servo fugace , & advena homine, fi in alia Judiciaria inventus fuerit, tunc Decanus. aut Saltarius , qui in loco ordinatus fuerit , comprehenòere eum debeat, et ad Sculdafcium Juum per-ducat, & ipfe Sculdafcius Judici fuo confignet. Sicché tale era l’Ordine. Primieramente il Giudice Rettore della Città, che i Franchi chiamarono Conte ; poi gli Sculdafci Giudici nelle Cartella di quel Contado \ e finalmente i Decani e Saltarj fotto gli Sculdafci . Per conto dei Saltar] il loro nome può difegnar l’ufizio d’ effi , cioè fui principio furono Cuflo-di de i Bofchi ; pofcia la loro Autorità fi ftefe alla coftodia de i Confini della lor Giudiciaria. Nella Cronica Fontanellenfe al Cap. I. è commemorato Teugislus Cufios Saltuurn , Villarumque Regalium. Così nel Mo-denefe abbiamo i Majfari delle Ville, che han qualche comando fopra gli uomini delle medeiìme. E preffo i Ferrateli, come apparifce dai loro Statuti, erano molto nominati una volta Cavargellani Villarum. Così pare , che i Saltarj ne’vecchj tempi foiTero come Guardacatnpagne. Eran-vi iimilmente i Silvani , a’quali era commetta la cura, e cuitodia delle Selve Regali. In un Decreto di Rachis Re de’ Longobardi, efiftente nel Moniftero infìgne di Bobbio, e appartenente all’ anno 747. comparirono Silvani noflri Oto, Rachis , et Pafchafius. Succedono i Decani , e Cen-tenarii, che efercitavano qualche Giurisdizione , i primi fopra dieci, e i fecondi fopra ceh*.o Famiglie, per quanto fi può conietturare. Wala-frido Strabone nel Trattato de Reb. Ecclef. Cap. 31. così fcrive : Decu~ riones , vel Decani, qui fub ipfis Vicariis ( delle Ville ) quceòam minora, judicia exercent, minoribus Presbyteris titulorum poffunt comparari, cioè a i Preti Rettori di qualche Chiefa non Battefimale. Centenarii, qui & Cen-tunones , & Ficarii, qui per Pagos fiatati funt , Presbyteris Pleèium ( Oggidì Piovani) qui Baptifmalcs Ecclefias tenent, & minoribus Presbyteris prce-funty conferii queunt. Dal che fcorgiamo, che il Popolo delle Ville fu divifo in Centene o Centurie di Famiglie, e che le Decene, o Decurie, o Decanie fi formavano di dieci Famiglie. A quelle comandava un Centenario, a quefte un Decano. Tale è il fentimento del Wendelino nelle Note alla Legge Salica, e di Gian Jacopo Clnfflezio nel Gloflario Salico. Lo Speimanno, che ftiniò la Centena un paefe comporto di cento