Decimàquarta. 117 gufti vietarono il far de i Servi folamente a cagion de’debiti contratti, come coita dalla /. ob ces ahenum. Cod. Juftin. ut acliones. Ma fotto i Re Longobardi, e Franchi, nè più nè meno furono fuggetti i debitori impotenti a pagare i debiti colla perdita della Libertà. Fra le Forinole antiche , da me date alla luce per ìlluftrare la Legge I. di Lottario I. Au-gufto , fi legge: Pro Martino meo Servo qui mihi fuit traditus per crimen vel per debitum. E nella Legge 87. dei medefimo Lottario fono mentovati Lìberi homines, qui propter ahquod crimen, aut debitum, in fervido alte» rius fe fubdunt. Quanto ai misfatti, ho prodotto io un Diploma di Guai-maro I. Principe di Salerno, con cui egli nell’anno 889. dona alla Chie-fa di S. Maffimo Servum Sacri noflri Palatii Lupum filium Ragimpertì curri uxore fua , & filiis, filiabus , nugris, ac nepotibus fuis , cum omnibus rebus fubjìantiee illorum &c. Il delitto da lui contratto era quefto : Pro quo ip-fe Lupus cum. Saracenis ambulava, & pacluetes fuit, quando ipfe flolus ( cioè P Armata navale d’eiìì Infedeli) fuper hanc ipjam Civitatem refedir. Aveano i fuddetti Imperadori Diocleziano, e Maifimiano proibito il vendere i figliuoli colla l. Liberos. Cod. Juftin. de Patribus, qui Filios &c. Ma Coftantino Magno con altra Legge rimife in ufo quefto crudele mercato , e fembra ch’elTo durafle fino al buon Imperadore Lodovico, che lo levò colla Legge V. fra le fue Ut chariulce, die’egli, obligationis de fingulis hominibus jaclce, qui fe , aut uxores eorum. aut Filios, vel Filias Li fervido tradiderint, ubi inventa fuerint, frangantur-, & fint liberi, ficut pri-mitus fuerint. Lottario I. fuo fucceiTore nella Legge I. non confermò affatto quell’ Editto , perciocché dice: Liber homo fe ipfum ad fervitium implicare prò aliquibus caufìs finitur-, ma per conto della Moglie, e de’Figli proibifee, ed annulla la vendita d’effi. Tuttavia tempi calamitofi talvolta avvenivano, e maffimamente occorrendo careftie, che la povera gente, per non potere di meno, fi vendeva a i ricchi. Gaufrido Mala-terra nel Libro I. Cap. 27- della Storia Normanica, deferivendo la la-grimevol fame, che nell’Anno 1058. afflitte la Calabria, fcrive, che i Padri Juos Liberos ex ingenuitate procreatos vili predo in Jervitutem venum-dabant . Allorché’ i Romani, ed altri Popoli della Terra giacevano nelle tenebre della Gentilità, tale autorità, e balìa godevano lopra i loro Servi, che non folamente era permeiFo di batterli, ma impunemente poteano anche levar loro la vita fecondo il lor capriccio. Ho veduto un Giurif» confulto, che fi sforza di giuftificare sì barbaro coftume, contrario a i dettami della ftefla Natura. Tenevano coloro come beftie i loro Schiavi; e tuttoché li ftimafìero più de’buoi, e delle pecore, perchè ne ricavavano maggior fervigio, pure un egual diritto di vita, e di morte era loro conceduto fopra eiii Servi, che fopra il bu