VENTESIMA." 197 Parente d’efla, mediante il prezzo, che iì accordava fra loro. Quefto prezzo fi appellava Meta, Mephium, Methium nelle Leggi d’effi Longobardi, voce che i Chiofatori interpretano con chiamarla danaùonem Spoti-falitiam vel Nuptialem. La ftimo io pia tolto Spofalitici, perchè fecondo la Legge 178. e feguente del Re Rotari, nel giorno, che fi celebravano gli Sponfali, fi foleva anche coftituire, e per lo più pagare la Meta. Veramente era chiamata Donazione: pure non disdice il dirla una fpecie di Compera; perchè, ficcome hanno oil’ervato il Martinio, e il Voilìo, la voce Meta o Methium è formata dal Sa’ffonico Meden lignificante mercede conducere. Che fe «moriva il Marito, feguitava la Donna ad eiTere fotto il Mundio, o fia fotto la podeftà di chi era Erede di effo Marito. Che s’ ella voleva paffare alle feconde Nozze, fe il nuovo Marito intendeva dì acquiftare il Mundio di effa, come s’ha dalla Legge 182. del Re Rotari, de fuis proprus rebus medium pretii, quantum jue-rit dicium, quando eam primus Maritus fponfavit, prò ipfa Meta , dare de* beat ei, qui heres proximus mariti prioris ejje tnveniebatur. Si maraviglierà taluno all’udire, che i Mariti doveano pagare per con-feguir la tutela e podeftà fopra le Mogli. Ma cefferà la maraviglia in riflettendo, effere anche oggidì familiare in molti Luoghi la Donazione propter nuptias, che fanno gli Uomini alle Donne . Aggiungali, che pref-fo gli antichiffimi Popoli in ufo fu, che i Mariti coftituiffero la Dote alle Mogli, o almen loro faceffero un dono conveniente alloro llato, come fi ricava da i Libri dell’antico Teftamento, e da gli Scrittori profani Omero, Diodoro, ed altri, che non occorre ricordare. Quefto Rito fi oiTerva tuttavia fra i Turchi. Perciò fembrava, che il Marito per una forma di compera acquiftaffe la Moglie. Vero è nondimeno, che vantaggio ne potea provvenire al Marito. Mancando di vita le Mogli fenza Figli, i Mariti fecondo le Leggi ne erano Eredi. Veggafi la Legge 2. Lib. Vili, del Re Liutprandoj e in una Longobardica di Arrigo i, ira gli Augufti fu parimente decifo, che uxori {ine filìis amborum decedenti il Marito fuccedelle nella piena eredità. Anche i Fratelli fe godevano il Mundio delle Sorelle ne guadagnavano la loro porzione. Che fe per avventura alcuno uccideva, o offendeva, o calunniava, o faceva giurare una Donna, la pena importa al Reo, fi pagava a coloro, ad quos Mundi-um de ea pertinebat. Tralafcio altri vantaggi. Ma uno merita d’effe re riferito. Cioè, fe una Fanciulla o Vedova Libera, promeffa con gli Sponfa- li ad alcuno, fpontaneamente bensì, ma j.ine voluntate patris, vcl fratris, vel ejus, ad quem Mwidium pertinebat, contraeva Matrimonio con altro Uo-xno libero: allora il Marito, che l’avea prefa, era cotidennato dalle Leggi a pagare venti foldi d’oro a chi teneva il Mundio della Donna, e quefto prò anagnp, cioè per la fua infolenza; e venti altri Soldi propter Faidam , affinchè 1 Parenti non nudrìffero nemiqzia contro di lui, e no» ne