\ Ottava. 65 co Graffus de Lcnbenaria Vicecomes illius Marchionis. E in uno Strumento deli ¿5 2. Dominus Ecelinus Vicecomes Domìni A [o ni EJlenJis & Anconitani Marchionis in Figheruolo. Finalmente iì vuol oiTervare , che nel governo delle Città erano una volta desinati i Tuoi proventi al Conte Governatore. Nella Legge Longobardica 127. di Carlo M. pare, che fi laici al Conte la terza parte delle condanne Criminali -, ed è poi ciò efpreffo nella Legge feguente 1 28. Heribannum ( cioè la pena di chi non andava all’Armata ) Comes e-xaclare non prcefumat : nifi Mijfus nofìer prius Heribannum ad partem nofiram recipiat, & ei ( cioè al Conte ) fuam tertiam partem exinde per jufftonent nofiram donet. Sappiamo da Ottone Frifìngenfe Lib, I. Cap. 31. de Geil. Frider . che fi praticava la fleffa regola in Ungheria , eifendo divifo quel Regno in fettanta Comitati -, & de omni juflitia aò Ftfcum Regium duas lucri partes cedere , tertiam tantum Corniti remanere. Era in oltre afTegnato a 1 Conti, e Viceconti il godimento di alcuni poderi . Nell’ Invefluura della Contea di Verona data da Federigo I. Auguflo a Bonifazio Conte di San Bonifazio, fi legge , cuni fuis juribus & proventibus . E Corrado I. tra gli Augufli nel creare Conte di Modena Ingone Vefcovo della fleffa Citta, gli concede omnia , quce vocata funt Publica, Fifcalia , Comitalia, aut Vicecomitalia , come colla da fuo Diploma dell’Anno 1038. da me dato alla luce. E queilo baili de’Conti , il titolo de’quali fi truova oggidì sì moltiplicato in tante Città d’Italia , che ognun fel procaccia per far intendere , ch’egli è Nobile. Chi nondimeno lo gode con Feudo nobile unito , ritiene gran parte del pregio de gli antichi Conti. ...........WI1 ’J ■'"■■■ «■—1| | HI MI UHM III»;» HIWIM DISSERTAZIONE NONA. De i Mejji Regali , o Jla de Giudici jlraordinarj. NOn badò a i Regnanti di que’Secoli , che noi chiamiamo barbarici , per mantenere la Giuilizia fra i lor Popoli , l’avere i Conti del Palalo , i Duci, Marchefi , Conti , ed altri inferiori Giudici , deflina-ti a queflo importante impiego. Non bailo l’intervenire fovente anche gli fleili Re ed Imperadon ( fìccome monilreremo al Cap. 31. ) a i Placiti in compagnia di effi Giudici. Penfarono effi ancora a deputar Giudici flraordinarj , o prefì dalia Corte , o fcelù nelle Provincie , i quali provveduti di un’ampia autorità fcorreffero per tutto il Regno per conofcere, fe era fatta Giuilizia , o fe alcuno fi doleffe di non a-verla ottenuta , e con facoltà di correggere rutti i difetti ed ecceffi de gli fleili Conti , e d’ ogni altro Miniftro della Giuilizia. Si chiamava-Diff, Ital, T. I. I no que-