184 DlSS.EA.TAZI ONE molti poderi , anzi un Caitello , di modo che mo-lte Terre e Caftella de* noftri .tempi erano allora' appellate Corti. Ancorché quella verità fi ricavi da tanti Documenti da me dati alla luce, e maggiormente com-parifca nel Cap. XI. dove s’è trattato de gli Allodj : pure ne vo’recar qui un efcmpio . Rodolfo Re d’Italia nell’Anno 924. Prid. Idus 'Novemb. confermò'al Regio Momftero di San Siilo di Piacenza quasdam Curtes , W'crdajlallam videlicet, Lurariam , Leclora Paludana , Villulce, Pigunianas . Oggidì Guaftalia è Città, e Lupara, e Pigognada Terre di riguardo. Vengo ora a certi aggravj del Pubblico, appellati Onera publica , Angaria, Perangarice , Fachones pubhcce, e limili conofciuti, e praticati anche ne’Secoli barbarici. Primieramente di gran pefo doverte e fiere quel- lo di tutte le Perfone Libere atte all’armi , forzate a concorrere all’Ar-mata , e a militare, qualor veniva voglia o bifogno a i Regnanti di far guerra. Siccome vedremo a! Cap. XXVI. della Milita pochi erano e-ientati dal prendere l’armi, e dall’andare .in campagna, con grave discapito de’loro intere/li. Per chi non andava era determinata la pena , appellata Herìbannum . La Legge 23. di Carlo Magno ordina a i Meilì Regj di amodo exaclare fideliter Herìbannum absque iiilamm perjonarum grana , -vel blandida , feu terrore . E che tal pena folle ben dura , fi riconofce, perchè fi pagava a proporzione delle facoltà d’ognuno. Chi aveva fei Libre in auro, & argento , bruneis , ( cioè armi ) ferramento, pannis, ca-ballis , bobus , vaccis , aut pecuhis, dovea pagar tre Libre , con aggiugne-re nondimeno , ita ut. uxores aut infantes non fìant expoliati prò hac re de eorum vejlimentis. Da tale aggravio è da credere , che molti cercafl’ero o comperaffero 1’ efenzione . AveaTlmperadrice Enningarda , Moglie di Lortario I. Augufto, fondatoli Moni itero di San Salvatore in Alina. Ottenne efia dall’Augullo Conforte nell’Anno 848. a i due Avvocati, a i due Cancellieri, &. duodecim Liberis homìnibus d’eifo Moniltero omnem exercitalem cxpeditioncm , feu publicarum rerum fonclionem, quatìnus deinceps immunes exercitah expedittone &c. Aggingafi ora Henbergum, onde è nata la voce Italiana Albergo , cioè 1 obbligo di dare ofpizio a tutti i Mi-niitri Regj e della GiuiHzia, o pure a i foldati, quando lo richiedeva 1’ occasione . Aggravio pur troppo conofciuto anche a’dì noftri . Albergarla fi chiamava una volta. Chi ricufava 1’ Albergo, cadeva in pena, cioè dovea pagare XHeribannùm. Nella Legge Longobardica 128. di Carlo Magno viene , ut nec prò JVaita &c. nec prò Heribergce , nec prò alto hanno, Herìbannum Comes exaciare prcefumat, nifi Miff'us nofìer prius ad par-aem no (ir am Herìbannum rccipiat. Erano chiamate Paraticti e Paratee, Man-Jionatica & Manfìones , o pure E veci10 , leipefe, che fi facevano per ricevere il Re, e i fuoi Meffi , ed altri Miniilri. La prima parola indica 1’ordine inviato di preparar l’alloggio; e 1’ altra 1’ Alloggio fieffo intitolato Manjio. Fu anche in ufo nel lignificato medefimo Hofpitatìo. Preffo i Rq-