Undecima." 89 i Re , e gl’Impeftdori de i Vafii o VaiTalli . Perciò abbiam veduto intervenire a i Placiti per onore anche i VaJJì Regii. Anzi erano quefti talvolta fcelti per efercitar l’ufizio di Meiìi Regali. Lodovico Pio nella Legge 54. ha queile parole ; Vijji vero nofiri , & Minifiri alii , qui Mijjì funt, ubifcumque venerine conjeclum accipìant : cioè la contribuzione pel vitto loro. Ne ho io dato un efetnpio con un Placito dell’Anno 857. ricavato dall’Archivio Archiepifcopale di Lucca, il cui principio è quefto : Dum ad potefiate Domni Hludovvici perpetui Augufìi parùbus Tuficice MijJi diretti fuijjemus nos Johannes & Heribrandus VaJJi Imperiales , (iugulorum hominum jufiittam Jaciendam , cum venijfemus Civitate Lucca , rejidentes nos in juditio Curie Ducale cum Hieremiam Epifcopum , & Hildebranòum Comitem &c. Que-ito Ildebrando vien appellato Conte , cioè Governatore della Città di Lucca. Coiimo della Rena l’inferì nel Catalogo de i Duchi di Tofcana ; ma fenza ragione. Era in que’tempi Duca , e Marchefe di quella Provincia Adalberto I. Si vuol anche offervare, che dopo avere i Vaili giurata fedeltà a i lor Signori , non potevano fine commeatu , cioè fenza commiato , e licenza di effo Signore, paifare al fervigio d’altri. E intorno a ciò abbiamo la Legge 47. di Pippino Re d’Italia. Dubitò il Du-Cange , fe Vaffi Comitum li diftingueflero da gli altri appellati MijJi Dominici. A me pare indubitato , che i primi foiìero i Familiari nobili de i Conti, e gli altri del Re, od Imperadore . Che fe alcun Vaffallo de i Conti, Vefcovi, Abbati, e BadelTe ( che alcune di quefte ancora ebbero de’ VaiTalli) commetteva delitto contro il Re, perdeva il Benefizio. Similmente nell’Editto di Lodovico li. Imperadore per la fpedizione di Benevento, viene ordinato, che fe il Conte, o i VaiTalli Regj non andranno all’Armata, e fe gli Abbati, e le Badeffe non vi manderanno i lor Uomini , ip(ì fuos Honores perdant , cioè le loro Dignità . De Epijcop’.s autem cujuscumque BaJJallus remanferit , & Proprium i & Beneficiumperdant. Queste ultime parole ci ricordano la differenza , che paifava tra, i Beni Allodiali, e i Benefizj , Feudi, e Livelli. De’primi talmente era il Dominio preffo chi li godeva , che poteva lafciarli per Eredità , donarli, venderli, permutarli a fuo talento. De gli altri il poffedente ne godeva il iolo ufufrurro , reftandone il diretto dominio preifo il Padrone . Non parlo io de’FideicommiiH , perchè non truovo , che toffero allora in ufo . In un Privilegio di Carlo il Groffo Re d’ Italia , tratto dall’Archivio de’ Monaci Cafinenii di S. Siilo di Piacenza, fi vede eh’ egli nell’Anno 880. conferma tutti i fuoi Beni ad Angelberga Impera* drice, Vedova di Lodovico II. Augufto, ut habeat, retineat , atque do-minetur, queedam videlicet , quoad vixerit , ufufruendo , & potefiative ordinando ( ecco i Benefizj ) qutzdam vero perpeiualiter poffidendo , & cui vo-lue ri t d mittendo . Hanno cercato il Bouche: , e i Samartani di chi fof-fe Figlia la fuddetta Imperadrice Angelberga, e ci han dato de’fogni. Pijf. hai T. I. M il