i66 Dissertazione peradori, ufavano il nome di Comuni e Comunità ; e quantunque poi fi deffero a i Principi*, continuò nondimeno in effe il nome, il corpo, il poffeffo di Beni, e Gabelle ; e tuttavia per eferopio dura la Comunità di Modena , Reggio &c. Ordinariamente i Nobili fon quei, che regola» no il Comune a nome di tutto il Popolo, collagiunta di alcuni Giuris-confulti, che col loro fapere dieno pefo alle lor determinazioni . E-vidente cofa è, che anticamente le Città d’Italia non Solamente erano iuddite de’Romani Imperadori, ma veniva'no anche governate da i loro Magiilrati, Proconfoli, Pretori, Prendenti &c. Comuttociò anche allora confervavano una fpecie di Repubblica , varia bensì, effendo alcune Municipj, altre Colonie , ed altre Collegate , e perciò ancora diver-fificate ne’Privilegi. Ognun sa, che la Dignità e Podeilà de gl’ Im-peradori non impediva, che Roma riteneffe il fuo Senato, i fuoi Ufìzia-li, le fue rendite, e Gabelle. Altrettanto fuccedeva nelle Città fubot-dinate, perchè ciafcuna avea il fuo Senato, i Duumviri, gli Edili, i Queftori, Cenfori, Curatori, prafecli juri dicundo, ed altri Ufiziali, e ritenevano anche il titolo di Repubblica, impiegando poi le loro entrate nel rifarcimento delle mura, ponti, Terme, Teatri, Acquedotti, Templi, ed altri pubblici Edificj . Sotto i medefimi Auguili Criftiani durò quella polizia, fe non che v’intervenne talvolta qualche mutazione . Abbiamo nel Lib. X. Tit. 3. del Codice Teodofiano la Legge I. data nell’Anno 362. in cui Giuliano Augufto comanda , pojfejfiones pu-blicas Civiiaùbus refiitui. Anche Ammiano Marcellino nel Libro 25. Cap. 4. della Storia fcrive , da effo Giuliano Vecligalia Civitatibus rejlituta cum fundis : le quali parole indicano, che le Città godettero rendite , per e-iempio, di Porti., Ponti , e fimili altre Gabelle, o d’antico loro diritto , o affegnate dal Principe, affinchè poteffero foddisfare al bifcgno delle pubbliche Fabbriche. Per tellimonianza di Lampridio, anche Aleffandro Severo Auguilo, nella fteffa forma fu liberale verfo le Città. Veggafi ancora Capitolino nella Vita di Gordiano . Leggiamo in oltre nel fud-detto Codice Teodofiano la Legge II. del Tit. predetto, in cui Valen-tiniano Imperadore nell’Anno 372. Curiahbus omnibus conducendorum Rei-pubblica pradiorum ac fahuum inhibet facultatem . Nella feguente Legge V. Arcadio ed Onorio Auguili nell’ Anno 400. comandano , ut adificia , horti, atcjue area adium publicarum , & ea Reipublica loca , qua aut inclu-duntur moenibus Civitatum , aut pomceriis fiutit connexa, dati legittimamente in affitto ad uno, non fi pollano torre loro per darli ad altri. Anche nella Legge 18. Lib. XV. Tir. I. fi tratta di rifare l’opere pubbliche, e a ciò vengono follecitati i Governatori delle Provincie. Quoò fi Civita-tìs ejus Respubblica tantum in tenia penfionis parte non habeat , quantum ccepta fabrica pofcat impedium, ex aliarum Civitatum Reipublica canone pra-jumani. E nella Legge 32. fi veggono efpreflì reditus junòorum juris Rei*