US i Dissertazione S’ha egli da dire, che Sigefredo foiTe Conte di Lucca, maflimamente confiderando , che Donizone l’intitola Principe , diftinzione in que’tempi conveniente a i foli Vefcovi, Duchi, Marche!! , e Conti ? lo non ofo afferirlo , perchè in niuno degli Strumenti di Adalberto Azzo fuo figlio egli ha il titolo di Conte. Torniamo ora ai Conti rurali. Quelli fi truovano anche prima del Mille . Nella Cronica del Moniftero del Volturno in uno Strumento dell’ Anno 988. abbiamo Landenolfo Conte del Cajiello di. Lalinulo. E in un Diploma di Ugo e Lottario Regi d’Italia del 945. fi parla di beni pofTe-duti a Gropardo Romite de Cajlro Fontaneto. Tanto a poco a poco andarono crefcendo sì fatti Conti, fmembrando ora quella, ed ora quell’ altra Terra, Cartello , e Villa dal Dirtretto delle Città , che quefte iì ri-duflero ad aver poco territorio ; e i Conti Secolari , e pofcia i Vefcovi creati Conti per quella ragione non illendevano molto lungi la loro giurisdizione . Svanirono finalmente i Conti delle Città, allorché quefte ripigliarono la Libertà e divennero Repubbliche, ficcome diremo al fuo luogo. Oltre ai Conti furono anticamente in ufo i Viceconù, Dignità molto ftimata. Se col nome di Vicarj nominati nelle antiche Leggi s’abbiano ad intendere i Viceconti , fi può mettere in difputa . Pare nondimeno che foiìe cosi * perciocché dandofi in tutti quali i pubblici Ufizj un Vicario, di quello abbifognavano più de gli altri i Conti Governatori delle Città, ficcome perfonaggi, che o per malattie , o per dover paffare alla guerra , o perchè chiamati alla Corte , non poteano fempre ailifte-re al governo : laonde conveniva , che aveifero un Luogotenente o fia Vicario, appellato perciò Vicecomes o fia Viceconte, nome che poi paf-sò in quello di Vifconte . Menzione di quefti fi truova fino ne’ tempi di San Gregorio il Grande . Nell’ Epiil. 18. del Lib. 8. Ind. 1. fcrivendo ad Agnello Vefcovo di Terracina, dice : Scripjimus autem & Mauro Viceco-miti , ut Fraternìtaù vejlrce. in hac re debeat ad Libere folatia. Nel Corpo delle Leggi Longobardiche al Lib. 2. Tit. 30. Legge 2. Carlo Magno ordina , che non fi pollano vendere Schiavi fe non alla prefenza del Vefcovo ec. De mancipiis , qua venduntur , ut in prcefentia Epifcopi , vel Co-m'itis Jint vendita , aut Arcidiaconi, & Centenarii, aut Vicedomini, aut Vi-cejudicis , vel Vicecomitis. 11 Baluzio tralafcia la voce Vicecomitis , e legge Vicedomìni, aut Judicis Comitís . Ma nel Milo. Eilenfe veramente fi legge Vicecomitis. In un Capitolare di Carlo Calvo Re de’Franchi all’ Anno 864. fi legge : Habeat unusquique Comes in cujus Comitatu Monetam ( la Zecca) effe juJJìmus , Vicecomitem fuum , qui cum duobus &c. Ed A-gobardo nel 1 lattato dell’infolenza de’Giudei, fcrive : Venientes Judcei dederunt mihi Indiculum ex nomine vejìro & alter uni ei, qui P agum Lugdu-nenfem Vice Comitis regit. La voce Pagus non fignifica qualche Cartello o Villa, ma bensì un Paefe , e qui vuol dire tanto la Città, che il ter- rito-