176 Dissertazione c ignoto quello pefante Tributo predo qualche Nazione nè pure a’dì noilri'. La fola Plebe una volta lo pagava . Ma che al fuo tempo vifof-fero obbligati anche i Nobili, pare che fi poiTa ricavare da Apollinare Sidonio . Se poi ne Secoli fudeguenti l’Italia fottopofta a i Barbari lo pa-gafle , "mancano a me lumi per aderirlo o negarlo. Non ne parlano le Leggi Longobardiche, e reftano troppo poche memorie di que’ tempi per chiarire varj punti del Governo di allora. Sappiamo bensì, che i Greci Augufti praticarono talora fra tanti altri infoffribili aggravj anche il Te-ftatico . Anaftafio nella Vita di Papa Vitaliano, fcrive di Coftantino o fia Coftante Augufto all’Anno 668. Habitavit in C vitate Siracufana , & talem affliclionem pofuitHn Popolo , feu habitatoribus Calabria , Sicilia: , A-fncce , Sardinia , per Diagrapha, Jeu Capita , atque nauticationes per annos plurimos , quales a Sxculo non juerunt . Truovafi nel Libro IV. Epift. 217. di Bonifazio Vili. Papa Ttjlagiun? praticato in Cipri, .ed è lo ftedo, che la Capitazione. Ne’pure so io francamente dire , fe fotto i Re Longobardi , ed Impe-radori Franchi fi pagade Tributo per le terre in Italia. Abbiamo bensì la Legge 31. dì Lodovico Pio Auguflo con quefte parole : Quicumque Tributariam terram , unde Tributum ad partem nojlram exire folebat , vel ad Ecclejiam, vel cuiltbet alteri traòiderit : is qui eam fufcepit, Tributum, quod inde folebat folvere , omnismodis al partem noflram folvat : nifi forte talem fir-mìtatem habet de parte noflra, per quam ipfum Tributum ftbi perdonatimi poffit ofìendere. Ma qui la Terra Tributaria , altro non vuol dire , che Terra Cenfualis, di cui fi parla nella fuffèguente Leggé, cioè quella, che fi donava o concedeva a Livello ad alcuno con pbbligo di pagare 1’ annuo Cenfo. Di queila confuetudi.ne abbiamo varj efempli predo gli antichi . Nella Legge Salica Tit. 83. de Homicid. Ingenuor. Cap. 8. leggia-Eio : St quis Romanum Tributarium occtderit, mille oclingentis Denariis cui-pabdis judicetur. Di qua inferì il Pitheo nel Glodario della Legge Salica , che i Romani foli erano Tribuiarj in Francia -, nec enim Tranci ingenui pendebant Tributum . In pruova di ciò adduce un pado di Gregorio Turonenfe , il quale nel Lib. VÌI. Cap. 15. della Storia Franzefe fcrive: Ipfe multos de Francis qui tempore Childeberti Regis Senioris ingenui fue-ram, pubhco Tributo jubegit. Di tal parere fu anche il Du-Cange . Ma non è ben chiaro, fe i foli Romani, cioè i difendenti da coloro, che prima della venuta de’Franchi abitavano nelle Gallie , pagadero Tribuno, da cui fodero efenti tutti i Franchi Ingenui, cioè nati Liberi .11 dire Romanus Tribù:anus , vefifioiil cofa è, che fignifichi uomo profeffan-te la Legge Romana, e poffidente qualche podere, obbligato a pagar Cenfo, o fia Tributo al Padrone. Quefti tali erano chiamati anche Beneficiarli, nè s’hanno da confondere co i Romani Ingenui e Liberi, pof-ieiTori di Beni proprj. Si oilervi ivi un’altra Legge. Per l’uccifiooe di un