5^ Dissertazione Italia , la Francia, e la Spagna , trovarono già da gran tempo introdotto il nome de’ Conti. Ma non apparifce , che fotto 1 Romani fi appellaf-iero Conti i Governatori di' una Citrà . Da i Popoli Settentrionali , e maflìmamente da i Goti, divenuti padroni di queili paefi , fembra che aveffe principioquefl’ufo,comeoffervòil Cluverlo Lib, I. Cap. 48. Germ. antiq. Cioè in Latino eflì chiamavano Comitem il Prefidente della Città, e nella.loro Teutonica Lingua Gravionem, o Graffionem ; nome , che s’incontra anche nelle antiche Leggi di que’Popoli. L’ appellazione di Comes ( oggidì Conte ) fi può credere derivatane gli Ufiziali primarj Compagni del Re , o del Duce dell’ efercito alla guerra \ e perciocché ad ogni Città fi dovette deputare un Ufi zial militare col comando dell’armi, perciò il nome di Comes fotto i Re Franchi divenne proprio de’ Governatori delle Città-, a’quali s’aggiunfe ancora il Governo civile , e la facoltà giudi-ciaria. Dueln fatti erano allora gl’impieghi del Conte, cioè il comandare alla milizia ; e il decidere le liti del Popolo , fe erano portate da i minori Tribunali al Tuo. Quanto all’autorità Giudiciaria , eifi l’efercita-vano col tenere di tanto in tanto i Malli. , cioè i pubblici Giudizj , e i Placiti per qualche lite particolare, coll’ afììflenza de gli S cabini, e de gli altri minori Giudici , col configlio de’quali proferivano poi la fenten-za , e non già unicamente come loro parea. E per qugflo venivano anche appellati Giudici. Cailìodorio-nel* Lib. VII. Variar, attefla, che al Ino tempo ancora (otto i Goti , ufizio de’Conti era il giudicar le Cau-fe. E Gregorio Turonenfe nella Vita di San Nicezio Cap. 8. Vit. Patr. così icrive : Vidi ego Bafilium Presbyterum mijfum ab eo ad Armentarium Comitem , qui Lugdun&nßem Urbem his diebus potßate Judiciaria gubernabat. Narra egli fimilmente nel Lib. VI. Cap. 8. della Storia de’Franchi, qualmente circa l’Anno 560. avendo intefo Santo Eparchio , che fi conduceva alla forca un Ladro o Affafiìno, toflo mißt Monachum [uum ad de-precandum Judicem , ut fcilicet culpabilis ille vitce concederetur. Pel gran rumore ed oppofizion del Popolo, non fu permeilo al Giudice il mutar fentenza. Si falvò poi come prodigiofamente quel malvivente. Allora E-parchio Comitem arceßin jubet , dicens: Cur hodiè induratus hominem pro cujus vita rogaveranf, non taxafli ? Da quelle parole intendiamo-, lo ftef-fo eiTere flato il Conte , che il Giudice fupremo di una Città, e che molta era la di lui autorità , da che potea donar la vita a i condennati alla morte. Perciò nelle Leggi Ripuarie pubblicate dal Re Dagoberto circa l’Anno 630. fi legge : Si quis Judicem Fifcaìem , quem Comitem vocanf, interjecerit fexcentis folidis multetur . E ne’Capitolari de i Re Franchi è ordinato , che Com'ues Lcgem teneant, fappiano le Leggi, fecondo le quali s’ha da giudicare. Erano allora ben poche. E che ameni juftitiam, e fieno fpediti in farla ; e che ogni Mefe Piacila peragant , cioè pubblicamente ranghino Giudizio, avvertendo di aver a cuore fopra tintogli affari de’