DECIMATERZA. i 6 5' 9Ì furono appellati , perchè non fottopoili al dominio di alcuftò, fuorché al politico del Principe. Ma qui ci viene incontro il Du-Cange alla voce Liberi nel GlofTario Latino, condire: Liberi homines fub patrocinio alicujus ejfe debebant , nec omnino fui juris erant : in pruova di ciò e-gli cita il Cap. 8. della diviiìon dell’ Imperio fatta da Carlo Magno , dove fon queite parole : Prcecipìmus, ut quemhbet Liberum hominem, qui Dominum Juum contra vuluntatem ejus dimiferit, & de uno Regno in ahuò profeclus fuerit , ñeque ipfe Rex fufcipiat , neque hominibus fuis confentiat, ut talem hominem recipiant &c. Hoc non folum de Liberis , fed edam de Servis fugitivis flatuimus obfervandum , ut nulla difcordiis relinqua-tur occafio . Ma qui Carlo Magno altro non vuol lignificare 3 fe noti che dopo aver egli divifo 1’ Imperio fuo in tre Regni , e affegna-tane a i fuoi tre Figli una parte per ciafcuno non dovea eifere permeilo a i fudditi dell’ uno il pallare nel Dominio dell’ altro contra voluntatem Domini fui, cioè del proprio Re , e andare ad abitare altrove -, perchè poteano quindi nafcere difcordie tra i Fratelli. Anche il Re Rotari nella Legge 177. così decretò: Libero homini liceat migrare quo voluerit, attamen intra Dominium Regni noflri. Queilo diritto del Sovrano non toglie , che 1’ Uomo Libero ila Jui juris . Nè col fuddetto Cap. 8. della Diviiìon deil’Imperio s’ha da confondere il feguente Capitolo , dove fi legge : Unusquisque Liber homo pojì mortem Domini fui licentiam habeat fe commeriòandi intra hcec tria Regna ad quemcumque vo-luerit. Similiter & ille, qui nondum alicui Commendatus efl. Lo il e ilo vieti prefcritto nella Diviiìon dell’imperio fatta da Lodovico Pio, rapportata fra i Capitolari. Nè pur da queilo fi può inferire , che niun Uomo Libero foife fui juris. Commendare fe vuol dire metterfi al fervigio d’ alcun gran Signore , divenir fuo Vailo . Chi ciò facea , giurava fedeltà al Signore , e lènza licenza di lui non potea pallare all’altrui fervigio. Mancato di vita il Signore , allora poteva egli imprendere il fervigio d’altro Potente, purché ciò feguiiìe in uno de i tre Regni. E chi de’ Liberi non avea mai prefo fervigio, potea farlo anche paffando fuori d* uno d’eifi Regni nell’altro. Non lafciavano per queilo i Vaili, e Cortigiani d’eiTere Liberi, tuttoché fpontaneamente avellerò eletto di fervire a qualche Principe. Sovente fi truovano mentovati nelle vecchie Carte Arimanni , o pure Herimanni. Se talun chiede, qual forra d’Uomini foiTero cofloio, il Bignon nelle Note a Marcolfo Lib. 2. Cap. 1 8. gli rifponderà .• Arimania heic pro Familia ufurpatur. Sane eo nomine Servorum Jeu Colonorum fpe-ciem fig nife ari, manijejlum efl multis ex Jnflrumentis -, Ma che gli Ariman-ni follerò Servi , o Coloni, poflìam negarlo , e fra poco apparirà , che quel dotto Scrittore non colle nel punto . Si dee pertanto dire , che gl* Arimanni furono perfone Libere , e che tal nome fi dava agl’ingenui, «h$