Duodecima. 95 pubbliche Congregazioni facre , e profane, e talvolta ancora le ultime volontà : perciò pafsò anche il titolo di Notarius in chiunque efercita 1’ ufizio di mettere in ilcritto ogni determinazione fpettante alla fede pubblica ; e quefto divenne poi familiare fra noi coll’andare de’tempi. Per altro il nome di Scriba fotto i Re Longobardi fignificava quello pubblico Ufizio ; e fotto gli Imperadori Franchi fi trova quello di Cancd-larius , e infieme quello di Notarius . Nel Lib. IV. Legge 4. del Re Liutprando viene ordinato, che volendo una Donna vendere qualche fuo Stabile, non poiTa farlo fe non coll’intervento di due , o tre Parenti fuoi, e alla prefenza del Giudice , cioè del Governatore della Città, 0 del Prefidente di quel Luogo. Scriba autem , qui Chartam ipfam fcrip-ferit non aliter prcefumat facere, nifi cum notitia Parentum , vtl Judicts , & fi ali ter fecerit, fit ipfa ve aditi o vacua, & prcejatus Scriba culp abili s , ficut qui Chartam falfam J'cripferit. Quefto bel regolamento Longobardico tuttavia fi oflerva in Lombardia , ed altrove . In que’tefnpi ancora , e molto più che ai noftri, faltavano talvolta fuori Strumenti battuti alla macchia ; il perchè fa dal Re Rotari nella Legge 247. contro quefto delitto ftatuita la pena del taglio della mano. Si quis Chartam falfam fcripferit, aut quodlibet membranum , manus ejus incida-tur. I toltre per maggior ficurezza della pubblica fede Lottario I. Augu-fto nella Legge 12. determinò, che gli Strumenti s’avellerò a fcrivere davanti al Conte , cioè al Governatore , o pure alla prefenza de’ fuoi Vica-rj, o degli Scabini. Ut Cancellarli, ( cioè i Notaj ) eletti boni, & vera-ces, Chartas pubblicas confcribant ante Comitem , & Scabinos, & Vicarios ejus. Nè potendoli quefto facilmente praticare ne’ Teftamenti, etto Impe-radore nelìa Legge 13. fuffeguente, comandò, che dopo avere il Nota-jo feruta 1’ ultima volontà dei malati , flatim Charta ofiendatur vel ante Co-mtem, Judices, vel Vicarios , aut in Plebe, utverax agnofeatur ejfe . Ecco 1 lodevoli ripieghi di allora per prevenire nel miglior modo poflibile i tentativi de’ Faifarj . Il creare i Notaj , come oggidì, anche ne’vecchj Secoli apparteneva ai Re , ed Imperadori, oa chi era fatto partecipe dei diritti Regj. Fin fotto i primi Imperadori Criftiani, e ne’ tempi fufleguenti fa conceduto a i Vefcovi di avere il proprio Notaio , ed anche due, o tre : la qual prerogativa appretto fi ftefe anche a gli Abb iti de’ Monifte-rj. Carlo Magno in uno de’ fuoi Capitolari pretto il Baluzio , così parla : Ut unujquijque Epijcopus , & Alba , & finguh Comites fuum Notarium ha^eant. Lo ftetto rito fi offervòin Italia. E di qui intendiamo , che anche i Conti aveano facoltà Hi eleggerli il proprio Notaio . Non dovettero al certo eff.re da meno i Duchi. Nella Par. i. delle Antich. Eften. io produffi Strumenti fcritti da Draffolfo, Ubaldo, ed altri Notariis Welpho-ni r Ducs , o pure Marchioms Tufcice . Nell’Archivio di San Zenone di Verona v’ha uno Strumento del 1178. fcritto, mentre Grimeno Vtfcont- tct