Duodecima? 99 traversata ne’cervelli Settentrionali. Talvolta poi venivano prodotti Diplomi , o Strumenti abfque d'e, & die Menfis . Lodovico Pio Augufto nella Legge 79. dichiarò , che niun vigore avellerò , come eziandio era ftatuito nelle Leggi Romane . Provvidero ancora gli antichi Imperadori alla foverchia ingordigia de’ Notai con iftabilire una tafia delle mercedi loro dovute per gli Strumenti . Ecco ciò, che fu prefcritto da Lottario I. Augnilo nella Legge 69. cioè, che pro uno Judicaio aut Scripto foife loro pagata dimidia libra, argenti de majoribus Scñptis ; de minoribus infra dimidiam libram , quantum res ajjimilan poffit, & Judicibus recium videatur. Confiderando egli in oltre il bifogno de’Poverelli, aggiunfe : De Orpha-nis autem, vel ceteris Pauperibus , qui exfolvere hoc non poffunt , in provi-dentia Comitis Jìt, ut nequaquam inde aliquid accipiant . Ne gli Statuti fatti dal Popolo Modenefe nel 1327. fi vede ordinato , che ogni anno s’abbiano da eleggere alcuni Notaj, obbligo de’quali folle il fare gratis gli Strumenti della povera gente ; e che finalmente fi fcelgan due Giudici, che decidano le Caufe de’Poveri fenza emolumento veruno. Quei , che ora noi appelliamo Notai , uè’vecchi Atti pubblici di Rema li truovano fovente chiamati Scriniarii, come apparifce dal Codice MSto. di Cencio Camerario, da cui trafcelti molti Strumenti fono ilctti da me dati alla luce. In un d’elli dell’Anno 1159- per elem-pio ii legge : Andreas Scriniarius Sanclce Romance Ecclefice , & Sacri Late-ranenfis Palarii compievi , & abfolvi. In un altro del 1204. Ego Johannes Leonis , Sancia Romance Ecclefice Scriniarius , halens potejiatem dandi tutorem & curatorem , emancipandi , & Decretum mterponendi , & alimenta decernendi, compievi, & abfolvi. Mi è più volte nato fofpetto , che gli Scriniarj follerò diverfi da i Notai ordinarj , e che portaíTero quedo nome per elfere ilari Archivijli della Chiefa Romana , benché faceflero ancora dei Rogiti. Tale in fatti fu il fentimento del Du-Cange nel Glof-fario Latino j e certo fembra , che vi folle della differenza perchè in que’ medefimi tempi s’incontrano alcuni appellati non già Scriniarii, ma bensì Sancite Romance Ecclefice Notarli. Nel Codice Teodofiano chiara cola è, che Scriniarii erano i Preiìdenti a gli Archivi de’ Magiilrati -, e di loro lì parla nel Codice di Giulliniano. Contuttociò ne’Secoli pollerio-ri, perchè a neh’elfi fi rogavano de’pubblici Contratti, pare che fi dif-ferenziaflfero da i Notai de’noilri tempi. In fatti la GlolTa , o Chiofa al Cap. al A udì e nti am Lib. 2. Decretai. De prcefeript. così fcrive : Scrinia» rii appellantur Tabelliones, & efl vulgare Romanorum . Si può confermare tal notizia col trovarfi in que’ medefimi tempi , e Luoghi più d’ uno, che s intitola Impenalis Aul