Undecima. Osserviamo orai Benefizj ufati i’otto gli antichi Re, ed Imperadori. Giudicò il Du-Cange , che foflero anche appellati Honores ; nè mancano efempli, che paiono proprj per tale fentenza. Per lo più nondimeno tengo io, che col nome di Onori foflero difegnate le Dignità, e le Cariche onorevoli, come di Duca , Marchefe, Conte &c. Nella Legge Longobardica 24. di Lodovico Pio abbiamo : Si liber homo aut minifieria-lis Comitis hoc fecerit , Honorem qualemcumque habuerit, five Beneficium ci~ mittat . Qui fi diilingue V Onore dal Beneficio. E Carlo M. nella Legge IX. parlando de’Giudici , e de gli Avvocati , cosi dice : Et qui hoc nort fecernt, Beneficium , & Honorem perdant. Similiter & fi Baffi ( lo fteflo che VaJJi ) hoc non adimpleverint Beneficium , & Honorem perdant. Et qui Beneficium nofirum habuerit , bannum nofirum folvat. Afcoltiamo ora il Bi-gnon nelle Annotazioni a Marcolfo , là dove fcrive : Beneficii nomine ea. p radia dici a , qua prò fervido militari a Rege , five edam ab aliis , concede• bantur, qua Feuda pofieritas dixit. Porto io all’incontro primieramente o-pinione , che fotto i Re Carolini la voce Beneficium abbracciava non Co- lo i fondi dati a godere pel fervigio militare , ma anche per l’onorevo-* le fervigio de’Cortigiani, ed altri Miniftri del Palazzo, o della Giuili-zia. Secondariamente fi concedevano quelli per lo più da goderfi fola-mente durante la vita de’Beneficiati. Si offerva tuttavia quello rito ne’ Benefizj Ecclefiafilici goduti finché vive il Beneficiato , e che non gli fi pof-fono levare, fe non per fuo delitto, e colpa . E quando fia così fi vengono a ravvifare diverfi dai Feudi. Nel Tom. I. Veter. Script. de’PP. Mar-tene, e Durand abbiamo un Diploma di Lottario I. Auguilo dell’ Anno 847. dov’egli concede ad un Ruggieri Laico, Minifieriali Matfridi illufiris Comids in Pago Riborienfe, in Comitati* Juhacenfi, Capellam juris no fi ri &c„ quatenus diebus vita fina teneat. Aggiugne ancora : De jure noftro in jus , & dominationem ipfius cuncìis vita fina diebus transfundimus. Così nel Tomo III. dello Spicil. Dacheriano dell’ultima edizione , i Monaci di Vienna nel 1025. concedono alcune terre Wagoni & uxori ejus Eldela quam-diu Eldela vixerit, ut ejus vir , & ipfa nomine Beneficii ferviant Deo, Sanelo Andrea, & Monachis. Nel Tomo medefimo all’Anno 887. il Vefco-vo di Vienna concede a Teuberto Conte la Villa Mantula jure Beneficiario , ut quamdiu ipfie Comes , & Uxor ejus carne vixerint , eamdem Villani lege Beneficiaria ufiuque frucluario teneant. Oltre a ciò in que’ tempi i Benefizj fi confondevano colle Precarie o Prefiarie , oggidì Livelli -, fe non che quelli fi concedevano per Anni 29. o fino alla terza generazione, o ad altri tempi, ed uopo era di rinovarli ad ogni quinto Anno , o più tardi : Laddove i Benefizj fi concedeano per tutta la vita del Beneficiato , nè occorreva la rinovazione. Veggafi Marcolfo nel Libro II. Forinola V. cioè Precaria de Villa> fatta a Marito, e Moglie, ivi fi legge: Ut ipfa Villa, dum advivimus, aut qui pari fuo ex nofiris fupprejlis cedj