D e c i m A r 73 foffe coronato Imperadore nell5 Anno 915. Ma effendo egli tuttavia Re nel Novembre di eiTo Anno , come s’ha dal fuddetto Documento, e ia-pendo noi dal Poeta Anonimo delle Lodi di effo Berengario , che la Corona Imperiale gli fu data folamente nel giorno fanto di Pafqua , ne vie-re per confeguenza, che la Coronazione fùa feguì nel dì 24. di Marzo dell’Anno 916. L’altra teftimonianza s'ha da uno Strumento dell’Anno 1073. di cui tale è il principio: Dum in Dei nomine efira muras Lucenfis Civitatis , in Burgo qui vocaiur Sancii Fridiani in cafa fuleriata IJandolfi fi-lius bo : me : Hugheri, per illius datam licentiam , ìnjudicio refedtffet Domna Macltlda Marchiontffa hac Ducatrix , fìha bo : me : Bonefatii Manhionis , una cum Flaiperto Judice , & Miffus Domni Imperatoris ad caufas audiendas ac delibemndas &c. Nel fine il Notajo fcrive : ex juffione fuprafcripte Donine Mach/de, & predici 1 Flaiperti Judicis , & Miffus Domni Imperatoris , feu Judicum amoniiione , fcripfi. Notili come cofa rara , che Flaiperto Giudice s’intitola Mejjo dell’lmperadore ; e pure allora Arrigo IV. non era che Re; ficcome ancora, che Matilda faceada Padrona, tuttoché foife-ro vivi tuttavia Beatrice Ducheffa fua Madre , e Godefredo Duca Marito di eifa Matilda. Essendo dunque cotanto neceffar] al corfo retto della Giuftizia que-ili Giudici minori , o vogliam dire Giurilconfulti , e Dottori , abbiamo perciò molte Leggi Longobardiche , nelle quali fi prefcrive di fce-gltere a quello miniftero perfone di molto fapere nelle Leggi di allora , e timorate di D;o . Ecco le parole di Carlo Magno nella Legge 22. Ju-dices , Advocati , Prcepofiti, Centenarii , Scabini , quales meliores invemripof-Junt, & Deum timemes , confhtuantur ad fua minifleria exercenda. Se mai trafcuraflero i Principi o Mmiftri d’ oggidì, allorché fon per difpenfar le cariche della Giuftizia , fe concorra ne i Giurifconfulti la Dote de’buoni coftumi : non poco mancherebbero al loro dovere. Lodovico Pio nella Legge 56. così anch’egli parla : De Judicibus autem , vel Centenariis, atque Tribunis , vel Plcariis , dignum effe cenfuimus , ut fi mah fuerint reperti , de miniflerio fuo abjiciantur. Abbiam veduto , che Telarne di coiloro era (pezialmente raccomandato a i Metti Regali, che (eco portavano la facoltà di rimuovere da gli Ufìzj le perfone indegne . Nè minor premura in ciò fu quella di Lottario I. Auguilo, il quale ordinò, che per quanto fi potette foifero affunti i Nobili a sì fatto miniftero , per la perniatone che quelli facciano conto dell’onore, più che le perfone vili. De Judicibus , die’ egli , inquiratur, fi Nobiles , & Sapientes, & Deum timentes , conflituti fint, & jurent , ut juxta eorum intelligentiam recium judicent ; & prò muneribus , vel human a gratta , juflitiam non pervertant, nec diffcrani -, & quod judicaverint, fua fubfcripiione confirmare non diffimulent. Ubi autem tales non funt , a Mìffis noflris confinuantur , & idem Sacramentum facere cogantur. Quod fi vtles perfonce , & minus idonece ad hoc conjlituta funt ejiciantur. Dijf. hai. T. I. K Noi