338 Dissertazione non jìant exfpoliati prò hac re. de eorum vefìimentis . SulTeguentemente pre-fcrive , quanto abbia a pagare chi ha un Capitale di iole tre libre &c. Ma Lodovico II. Imperadore nella Coftituzione fopr’accennata caricò forte la mano coll’ordinare , che i difubbidienti , fe aveano Beni Allodiali, li perdelTero ; le erano Vaffalii , folfero fpogliati de’ Benefizj j fe Meili o Conti, reltaifero privi delle lor Dignità. Aggiunfe di più un aggravio , che ben ci parrà infoffribile, comandando, Ut omnes omnem hoftiUm apparatum ftcum deferant &c. Vefìimema autem habeant ad annum unum ; Viclualia vero , quoufque novum fni cium ìpfa Patria habere potue-rìt. Se doveva ogni pedona alimentarli anche del fuo, era ben la milizia d’allora un gran gaftigo de’poveri Popoli. Non mancano guai a’ dì notlri per cagion de 1 Soldati ; ma in fine fon meglio regolate le co-fe. E che anche i Franchi poco meno teneflero la regola fuddetta, s' ha da i loro Capitolari Lib. III. Cap. 74. dove Carlo M. ordina , Ut fe-cundum Confuetudinem ad ìwflem faciendam indicerur & obfervetur : idejl vi-clualia de Marcha ( cioè della Provincia ) ad tres menfes & arma atquc veflimenta ad dimidium annum. Ma perchè i Soldati efigevano la vettovaglia dal paefe, dove fi trovavano , Lodovica Pio ( come s’ha dalla fua Vita fcritta dall Aftronomo all' Anno 796. ) eifendo folamente Re, Inbibuit, a plebeiis ulierius annonas militares , quas vulgo Foderum vocant , dari. Et licet hoc viri miltares agre tulerint , tamen ille vir mifericordice , confideraas & prcebentium penuriam , & exigemium crudtliiatem , fatius ju-dicavit de fuo Jubminifirare fuis , quam jic permiitendo copiam rei frumentaria , fuos irretiri periculis . Penfa il Du-Cange , che il nome di Foderi importi folamente il Foraggio perii Cavalli. Ma fi ftendeva più oltre quello pefo , facendofi qui menzione rei frumentaria. Certo ne'Secoli ibiTeguenti, re’quali fu maggiormente in ufo la parola Foderum o Fo-drum, s intendeva il Vitto per li Soldati. Truovafi , che Lottario nella Legge 71. impofe la pena di morte a chi de’Liberi uomini non accorreva coll’armi, allorché qualche nemico efercito venifie ad iflius Regni vajìationem , vel ad comrarmaiem fidelium nefìrorum . Ma in un’altra Legge fua da me aggiunta alle Longobardiche fi determina una pena più mite , e niuna iene impone a coloro, qui propter nimiam paupertatem ncque per fe hofiem facere , neque adjutorium pmfìare poffunt : il che fa vedere , che fi poteva mandare anche un fuftituto alla guerra. Vengo ora alle Fortificazioni delle Città e Cartella. Anche ne’Seco-li barbarici fi mantenne l’ufo di cingerle di buone ed alte mura, formate di marmo . o di mattoni cotti. Vi fi aggiugnevano Torri, con determinato ordine e intervallo inferite nelle mura, per battere non men da fronte, che da'fianchi il nemico, che efaife dar la fcalata. Nelle pianure per lo più fi circondava la Città con profonda, e larga foifa. Se in quefta introduceiTero acqua, noi so dire. Vegezio non ne parla. Nella def-