Ho Dissertazione Ville, non è da afcoltare . Nella Vita di Sant’Ugo di Roano io trovo in Pago Ofismenfi Centenam Alancionenfem , & Centenam Sagienfem. Un Pago abbracciava molte Cartella e Ville. Fino ne’tempi di Cornelio Tacito , come s’ha dal fuo Trattato de morib. German, fi ufava in Germania quella ferie di Miniilri. Eliguntur, die’egli, in ùsdem conciliis & principes qui jura per Pagos Kicosque reddunt . Ccnteni fingulis ex Plebe Comites, confilium fimul , & aucloritas adfunt. Quello teilo forfè è guaito. Nelle Leggi Alamanniche lì legge : Conventus auiem fiat in omni Centena coram Comire , aut fuo Mijfo, & coram Centenario ipfium Pla-citum fiat. Veggafi il Du Cange. ClotarioII. Re de’Franchi circa 1’Anno 595. fembra effere ftato il primo, che divideiTe il territorio di una Città in Centene e Decanie. Nell’Archivio de’Canonici di Modena lì conferva un’autentica conceffion di Livello, fatta nell’Anno 813. dal Vefcovo Deusdedit , dove fi legge Decanta quondam Rufitetani, Deca-nia Gaufperti, Decanta Lupuni, Decania Lumper &c. V’ha tuttavia nel Diilretto di Modena un certo luogo appellato la Degagna , come io penfo, da Decania. Probabilmente gli Sculdafci di fopra nominati non furono diverfi da i Centenarj. In uno Strumento Lucchefe dell’ Anno 746. Lucenio Prete confetta d’efìere ftato creato, Rettore della C luela di San Pietro di Mofciano da Walprando Vefcovo cum conjenfo fiat-perù & Barbuta Centinariis, vel de tota. Plevem congrecata me in ipja S ancia Dei Ecclefita. Perchè quella Pieve comprendeva non una fola Villa , ma più, due dovevano effere i Centenarj , o iia Giudici minori, in c-ffa . Quel eh’ è certo i Centenarj ammimftravano la Giustizia , e tenevano de i placiti ; e però tanto più mi fi fa verifimile , che fodero una fteffa coià che gli Sculdafci. Carlo M. nella Legge Longobardica 36. così parla : Ut nullus homo in Placito Centenarii neque ad mortem , neque ad libertatem fiuam ammìttenòam , aut res reddendas vd mancipia judteetur . Seò ea omnia in prefentia Comitum , vel Mijforum nofirorum , judicentur . Ecco le Caufe, che eccedevano la facoltà de’Centenarj. Nella Legge 41. di Lodovico Pio fono accennati Piacila, qua Centenarii tenent . Nelle fuffeguenti Leggi fi ordina, ut Comites , Vicarii, & Centenarii de confii-tutione Legis ammoneantur , qua jubetur, ut propterjufititiam pervenendoti! mu-nera nullus accipiat. Si parla qui ¿e Conti, fi parla de’Vicarj, che probabilmente erano i Viceconti ; e de’ Centenarj fenza dir parola de gli Sculdafci. Sembra perciò, che quelli ultimi fofiero non differenti persone , ed Ufizj. Vengo ai Gafialdi, i quali anche fi truovano chiamati Calfialdù , e Gafloldiones. Al vedere le antiche Lt ggi, tollo fi conofce , qual foffe l’impiego loro . Cioè furono Miniilri , Proccuratori, ed Economi delle Corti , poderi, ed altri effetti patrimoniali del Regnante. Liutprando .Re ae.lla Legge VI. del Lìb. VI. così parla : Si quis Gafialdius , aut Aclor