DecimaterzaT I07 (lìtutunì legibus e fi ; fed neque per fortiam in manjionem Herimannì applicete aut Placttum teneat. Perciò allorché gl’Imperadori concederono ad alcuno le Regalie, furono foliti di menzionare 1'Arimannia . Nella Part. I. Cap. 8. delle Antich. Eftenfi Arrigo fra i Re di Germania Quarto nell’Anno 1077. confermò ad Ugo, e Folco Principi Edeniì Rhodigium in Comttaiu Gavelli &c. Comitatum, & Anmanniam ; ed altre molte Terre, Caftella , e Corti, & omnes Arimannias , qua ad iflas Curtes pcrti-nent. In un Privilegio dato nel 1133. ai Cittadini Mantovani Lottario II. Au^udo conferma ad eflì Arimanniam cum rebus communibus ad Man-tuanam Civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminìs Minai , & Tartari. A i medefimi Mantovani con altro Diploma Federigo I. Augudo nel 1159. Privilegia, Cunclos Arimanos in Civitate Mantuce , fìve in Cajìro , quod dicitur Ponus , Jlve in V'illis , quee nominantur Sanclus Georgius, Ce-pada , Formigofa , Jeu in Comitatu Mantuano hab'uantes &c. Era in que tempi Mantova Repubblica governata da gli Arimanni, cioè dalla gente Libera , effendofi dopo la morte della Conceda Matilda quel Popolo meiTo in Libertà. In uno Strumento del Monidero di Polirone dipelato nel 1126. quella Comunità litigava co i Monaci. Sono ivi nominati prima i Confoli della Città , pofeia gli Arimauni, col qual nome Sembrano difegnati i Nobili, preiìo i quali era allora il Governo. Torniamo all ’Arimannia. Baldo, 1'Alvarotto , il Cuiacio , il Gotofre-do , ed altri Interpreti delle Leggi , ci dicono delle inezie in volendo interpretarla, trovata nelle Leggi Feudali. Federigo I. nel Lib. 2. Tit. 56. fra le Regalie annovera Armandiam, vias pubblicas &c. Sognarono ef-iì difegnata con queda voce X Armeria pubblica , o il Gius di fabbricar Armi , 0 la Gabella, che fi ricava dagli Armenti &c. Ma s’ingannarono, perchè quella voce è Scorretta, e vi fi dee fcriver e Arimanniam, o Heri-manniam. Contava!! in fatti fra le Regalie 1’Arimannia . Lo dedo Federigo I. nell’ Anno 1177. a petizione de’ Marchefì Edenfi confermò tutti i B^ni al Monidero delle Carceri d’ Erte in bannis, fodris, Placitis, Diflri-clis, Artmanniis , & cum omni honore . L’ Arimannia dunque iìgnificava il Gius di eiìgere il Servigio , o altro provento da gli uomini Liberi. L’ Ughelii ne’Vefcovi di Verona della prima Edizione rapporta alcuni Atti di una Controverfia vertente fra il Vefcovo Norandino, e il Comune di Porto Juper Jurtsdtclione , honore , difìriclu , & adulturo , quod vulgo Ple-bania nuncupatur, 6* Ertmaria, & fodro Porti &c. Ognun vede che ivi farà llato Enmannia. Scorretto è ancora quel che feguita . E molto piti un Diploma di Ottone il Grande dell’Anno 967. da lui Slmilmente rapportato, dove fi legge C.flellum quod vocatur Romanianum , cum Liberis homimbus, qui vulgo Heremitani dicuntur &c. La Carta fenza fallo avrà Herimanni. Tralafcio gli altri errori, e Solamente offervo , che in vece di Adulturo ne gli Atti Suddetti s’ ha da Scrivere Adulterio, cioè il Gius di O 2, Puni_