Dissertaz ione logna, eh* erano Fedeli ( cioè probabilmente Servi di Mafnada, come dirò appreffo ) di cento uomini della Città , e furono comperati per danari dal Popolo di Bologna , e fu (latuiio , e bandito alla pena del Capo, che niuno ardifca di riputarfi per Fedele. Così il Comune di Bologna comperò ogni Servo , e ogni Serva del Contado, e diedero della perfona da quattordici anni in su lire dieci, e da quattorditi anni in giù lire otto. Cominciò dunque in Italia nel Secolo XII. e XIII. a diventare rara la condizion de’ Servi, e fvanì affatto nel XIV. Sul fine di quel Secolo viiTe il Vergerio, di cui fono le feguenti parole nella Vita di Ubertino da Carrara : Longetus erat ereditarius Servus , & femper una nutritus ; nam ujque ad ea tempora propagandorum Servorum mos in Italia manferat , qui nunc prorfus abo-levit. Ho rifervato fin qui di parlare di que’ Servi, che dopo il Secolo X. i noftri Maggiori furono foliti di chiamare Homines de Masnada . In una Inveflitura data da i Canonici di Pifa 1’ Anno 1135. fi legge : Et fimiliter juravtt , quod homines, & mulieres de Mafnada de prediclo Scarnilo non ha-bent vendere, nec donare, neque alienare, neque aliquo modo dirigere ad dam-nuate prcediclce Ecclefice. A prima vifta parrà, che qui fi tratti di veri Servi, al vedere vietato il venderli, donarli, ed alienarli', il che fi fuppone fi potrebbe fare fenza quel Divieto, c conviene a i veri Servi. In oltre nel Teftamento di Tancredi Marchefe da me riferito nella P. I. Cap. 33. delle Antich. Eftenfi , leggiamo: Univerfa Mafhata mea libera (it^jurepa-tronatus peniius remlffo, Peculiis uniuscujusque fibi conceffis. Segno di Ser- vi è la menzione del Peculio. Ma non s’ha qui da precipitar la fenten-2a, e ma/Ììmamente confederando quel Jure Patronatus penitus remico , perchè quello non s’accorda colla condizione de’veri Servi. Noi fappia-mo, che anche a’tempi de’Romani vi furono de’Coloni in gran copia affatto Servi; altri erano Liberi, ed altri Liberti, ma fuggetti per alcuni patti a i loro Patroni : intorno a che è da vedere Jacopo Gotifredo al Libro V. Tit. 9. del Cod. Teodof. de fugitivis Colonìs. E qui fi ponga mente ad uno Strumento Lucchefe dell’Anno 768. dove due Uomini pro-teftano, quia nos , & parentes noflri bone memorie ÌValperto Duci, & filiis ejus, [eu vias facerc Jolemus , & jervitium per conditionem , traendo cum nave tam granum quam & falem. Pofcia foggiungono: Nunc vero tradimus „ & confirmamus omnes res noftras in Domo Sanele Lucenfis Ecc/efìe-, & ab hac die omni in tempore tam mobilia quam immobilia, omnes res noflras tam ae jure parentorum noflrorum , quamque & de adquifiti noflro in integrum con-firmamus^n potejìate Ecclesìe Sancii Martini , & nullum tempore ex re a no-bis poffejja aùeamus licentiam fubtraendi de dominio ipfius Ecclcfie. Promettono 111 line a Perideo Vefcovo di far tutto quanto faceano in fervigio di Walperto Duca; fic tamen fulva Jujlitia no/tra, quia fic fuit amea con-fuctudo . fccco pedone , che paiono per un conto Servi, e per un altro no,