95 §. 18. Cj'fi uj|i tiA.fi e matntau uconodciuti uiafiifi, non po-ttouuo ptclcuDete d irti’etti o; Bendi- il vitto. Un uffiziale, marinaro, mozzo, che in atto pratico si sperimentasse incapace all1 uffizio o servigio per cui si è ingaggiato, non potrà pretendere il convenuto salario rispettivo, o parte; bensì gli sarà som-ministrato il vitto. 8- 19- rSi Dovtà anticipate il ó alati o Di un uieóc e uópetti-vaniente Di Due medi. Il capitano o padrone, dovrà anticipare agli uf-fiziali, e marinari un mese di salario a titolo d1 imprestito ; e due mesi, se si trattasse di lungo viaggio ; e per tale s’intenderà, quando la destinazione sia oltre il mare Adriatico; e nulla somministrerà loro nel corso dèi viaggio sino al ritorno in qualche porto del litorale, senza legittima ragione, o per uso necessario. §. 20. 0oó a co Hip età a mozzi. Sarà somministrato a’mozzi comuni, nel primo viaggio, il solo vitto e vestito; e ne1 susseguenti viaggi, si proporzionerà il salario alla sua abilità.