391 simili operazioni, da eseguirsi sempre sotto l’immediata sorveglianza di un impiegato del regio Ufficio del Porto. IX. È vietata la caricazione o discarico nel Porto della Fiumara delli articoli combustibili e pericolosi nel loro maneggio, come sono : fieno, paglia, carbone, catrame, e legna da fuoco. Quindi i navigli carichi di questi generi non verranno ammessi nel Porto, ma dovranno ancorarsi nella Spiaggia di Fiume, o passare nel contiguo Porto di Martinschicza. X. Le rive del Porto devono essere sgombrate da ogni merce, e segnatamente dal legname che taluni depongono per più spazio di tempo, ed i contravventori a tal1 ordine attribuiranno a sè medesimi, se dal regio Ufficio del Porto in cointelligenza col locale civico Magistrato verrà la merce altrove trasportata, a tutte loro spese, ed a misura delle circostanze inflitta una multa pecuniaria a benefizio dell’ Istituto » generale de’ poveri. XI. Nessun capitano o padrone potrà tenere a bordo polvere da tiro, ma sarà obbligato di manifestarla e