339 in cui questa operazione debba aver luogo secondo le prescrizioni vigenti. In particolare debbono assoggettarsi alla staza-tura secondo le presenti disposizioni i bastimenti seguenti : a} Quelli costruiti di nuovo nello Stato, o riparati con cangiamenti di tonnellaggio. b) Quelli nuovamente comperati, costruiti all1 estero, e condotti nei porti dello Stato. c) quelli riparati all1 estero con cangiamento di tonnellaggio dopo il loro arrivo nei porti dello Stato. d) quelli a vapore già impiegati in mare al loro stazionare nei porti dello Stato. I bastimenti compresi sotto a dovranno adempire all1 obbligo della stazatura prima di venire adoperati come mezzo di trasporto per mare e quelli sotto b. c. d. se il luogo del loro ancoraggio è l1 ultimo del loro viaggio o destinazione, essendo ancor vuoti prima che vengano adoperati nuovamente come trasporti di mare. §. 5. Gli uffizj di porto invigileranno all" esatto adempimento dell1 obbligo di stazatura sui bastimenti, ai quali tale obbligo incombe, e non permetteranno loro di caricare nè di venire impiegati in mare fino a che non v’ abbiano adempito, nè prima d‘ allora rimetteranno ad essi i documenti che dai detti uffizj devono venir loro consegnati a tale oggetto. In casi però degni di riguardo gl' i. r. uftizj di •¡‘i