273 Diritto Diritto Im¬ Con¬ di Can¬ porto solare celleria Unito f. |k. f. | k. f. | k. la terza parte dell’intiero diritto Consolare. non sarà dovuto alcun Diritto. qualunque, ove il Capitano ed il suo equipaggio prendesse pratica con insinuarsi dovutamente presso il competente Imp. Reg. Uffizio Consolare; partendo poi il bastimento senza avervi eseguite delle operazioni nè di carico , nè di discarico di merci, sebbene vi si fosse provvisto di acqua, di viveri o di altre occorrenze, vi pagherà soltanto . . . . . . E. Nei porti e nelle Spiaggie però ove non vi risiedesse alcun Impiegato Consolare Austriaco, sem-precchè il Capitano o padrone non fosse nel caso di dovere espressamente implorare l’assistenza del più vicino Uffizio Consolare, e cosi pure nel caso contemplato sub D., se il bastimento partisse per il suo destino, senza prendere pratica, cioè: senza che il Capitano nè alcuno del suo Equipaggio avesse avuto bisogno di toccare terra nè di caricare o scaricare Merci................ F. Resta vietato agli Impiegati Consolari di qualunque grado essi siano, sotto pena della Sovrana indignazione, di esigere, oltre le semplici competenze qui sopra mentovate, de’ diritti separati sotto nome di Consolato generale, Vice-Consolato, Agenzia, Cancelleria, Ancoraggio, Dragomanaggio, assistenza od altro, restando soltanto in vigore nel Levante 1’ antico diritto di 5 Piastre per la Chiesa. G. Resta similmente vietato a’Consoli, Vice-Consoli, ed Agenti di esigere, e di comprendere ne’pro-prj loro Conti Consolari, le competenze ed i diritti, che fossero dovuti alle Superiorità, Uffizj od Impiegati locali, dovendo essi bensì per tali pagamenti prestare la necessaria assistenza a’ Ricorrenti Sudditi austriaci, ma avere contemporaneamente cura, che vengano muniti delle originali ricevute per parte del medesimo Uffizio od Impiegato locale, a cui sarà stato pagato una qualche competenza, o diritto estraneo al Consolato. Qualora poi si trattasse di pagamenti di tasse e diritti per i quali le Autorità o gli Impiegati locali non fossero soliti o ricusassero di rilasciare le corrispondenti ricevute, sarà dovere dei Capitani austriaci, di effettuare simili pagamenti coll’intervento | di un Impiegato dell’Uffizio Consolare, che vi esi- ' stesse, dal qual Uffizio dovrà essere munito d’ un certificato indicante la qualità, e l’importo del pagamento effettuato. II. Diritti relativi agli atti Consolari e di Cancelleria. ( Vedi pagina 226.)