5278 I bastimenti austriaci eh’ entrano nei porti esteri, saranno esenti dal pagamento dei diritti consolari nel luogo del loro approdo, soltanto nei due casi qui sotto esposti ; 1.) quando i bastimenti sono costretti da infortunj, o venti contrarj di entrare in un porto, e di prendervi pratica; 2.~) quando entrano in un porto senza l’intenzione di prendervi pratica, e quando vi fossero costretti unicamente dalle ordinanze locali, e che nell’ uno e nell’ altro di questi casi non facessero scarico, o carico di merci di sorte, abben-chè vi facessero eseguire delle riparazioni al bastimento, od acquisto di provvigioni. Si partecipa questa superiore determinazione a tutti gli I. R. Consolati, invitandoli di conformarvisi esattamente. Trieste, il di 25 ottobre 1833.