162 della Patente Sovrana, e dell1 Ordinanze di Sua Maestà. d) eh1 egli (eglino) non inalbererà (inalbereranno ) nè inalberare permetterà (permetteranno) sopra il suddetto naviglio un1 altra bandiera in qualsisia luogo, nè sotto qualsivoglia circostanze; che non farà (farannoJ uso di una Patente estera, nè navigherà Qnavigheranno) con la stessa, e finalmente eh1 egli ( eglino) giammai lo impiegherà (jimpiegheranno) al servigio dei nemici di Sua Maestà ; c) eh1 egli (eglino} non sostituirà (sostituiranno) al comando del detto Legno 1111 altro capitano, fuorché nei casi di malattia, od altri impreveduti, e di rilievo ; eh1 egli [eglino) in tali casi ogni volta farà ( faranno) istanza presso F Imp. Reg. Governo per il necessario assenso, ovvero, se il bisogno di tale sostituzione avvenisse in paese estero, presso l1 Imp. Reg. Console, e garantirà £garantiranno) per il sostituto ugualmente come ad c. per l1 effettivo Capitano patentato ; f) eh1 egli (eglino) ne1 casi che le circostanze di commercio richiedessero il disarmo, l’ipoteca, la cessione, ovvero l1 alienazione del Rastimento, riconsegnerà (riconsegneranno) all1 Imp. Reg. Governo i Ricapiti di navigazione, cioè: la Patente Sovrana; lo Scontrino Ministeriale, ed il Firmano Gransignorile, e se il Legno si trovasse in un i