244 titolo consegnato come schiavo ad un i. r. suddito austriaco. §. 2. Un suddito austriaco, cui sia stato rimesso uno schiavo, che impedisce al medesimo 1’ esercizio della sua personale libertà, o che nell1 interno della Monarchia austriaca o nell’estero lo venda di bel nuovo come schiavo, ed ogni capitano di mare austriaco il (piale assume anche il semplice trasporto di uno o più schiavi, o impedisce ad uno schiavo giunto su d1 un bastimento austriaco I1 esercizio della sua così acquistata libertà personale, e permette che da altri sia impedita, commette il delitto della pubblica violenza e viene punito a tenore dei §§. 78 e 79 parte I. del Codice penale col carcere duro da uno a cinque anni. Se per altro il capitano di un bastimento austriaco, o qualunque altro suddito austriaco esercitasse un continuo traffico di schiavi, la pena di carcere duro sarà prolungata a dieci anni, ed in caso di speciali circostanze aggravanti sino a venti anni. §. 3. Poiché in forza del §. 4 parte 1. del Codice penale il delitto deriva dalla malizia di chi lo commette e noti dalla qualità di quegli contro il quale viene