324 g. 28. Il pilota non ha in nessun caso diritto alla percezione dell’ assegnatagli mercede, se non se allorquando avrà condotto il naviglio a salvamento nel porto del suo destino. §. 29. I piloti saranno nutriti dal bastimento su cui e-sercitano la loro arte dal giorno del loro imbarco sino a quello del loro disbarco in libera pratica, il loro trattamento sarà uguale a quello degli uffìziali di bordo. §. 30. Dm •ante il tempo della quarantena, che fossero obbligati di scontare col bastimento pilotato, cioè dal giorno dell’ arrivo sino alla libera pratica, riceveranno dal capitano oltre il vitto contemplato nel premesso §. 29 la giornaliera indennizzazione di carantani 40, i loro remiganti poi, che si trovassero nel medesimo caso, percepiranno oltre la panatica T indennizzazione di carantani 20 al giorno. §. 31. Se un bastimento qualunque domandasse inoltre una barca armata nel modo stabilito al §. 17 dovrà