90 §• 5- (Diòpo dizioni e coiioeiuenze net cado Di malattia, o Retila dei capitano o paDtowe. Se un capitano o padrone, per ragione di malattia naturale, o di ferite riportate in qualche combattimento, o in altro modo, in servigio, e vantaggio del bastimento, dovesse curarsi a bordo del bastimento, o in terra, non gli cesserà il salario ordinario sino all1 effettiva partenza da quel porto del bastimento; restando il capitano o padrone in terra, e giustificato il rendimento de1 suoi conti in mano de1 commissarj o raccomandatarj, o del sopracarico, o del nuovo capitano, dovrà essergli assegnato il danaro sufficiente alla sua cura, al vitto necessario, e al viaggio sino al ritorno per mare in qualche porto del nostro litorale. §• 6. Ovve-to dccffi iijfiziafi, e uumiiau duDDiti tò eòteu. L1 istessa assegnazione, o compensazione di spese, e soddisfazioni di salario, dovrà osservarsi a riguardo degli uffiziali e marinari nostri sudditi, che, perii sopra dedotti impedimenti, dovranno restare in terra, ed abbandonare il servigio del bastimento; a riguardo poi de1 marinari, ed uffiziali esteri, sarà loro rimborsata la spesa della cura, ed anticipati due mesi di salario, oltre quello che possono già avanzare.