78 con T esempio, le virtù cristiane e morali. Denunzierà al capitano i vizj capitali, e l’incorregibilità de’mozzi sotto corresponsabilità, giacché la mala educazione de1 mozzi ridonda in sua colpa, conforme la buona, gli servirà di lode e di merito. ARTICOLO VI. De’marinari, e mozzi, ed altra gente dell’equipaggio. §• 1. fegittiiui uupeduuenti, li uiauuau di ttasj'cu tanno oc- Ijou)o uet giorno Un marinaro suddito o estero, ingaggiato al servigio di qualche bastimento , sarà tenuto di rendersi personalmente a bordo di quello nel luogo e giorno assegnatogli dal capitano, sotto pena di essere arrestato ne1 nostri o in porti alieni, e forzato di servire per tutto il tempo del suo ingaggio senza alcuna mercede o salario che sarà devoluto alla cassa dei poveri; maggiormente, se la sua renitenza e ritardo avesse inferito qualche danno al bastimento, salvo sempre qualche legittimo impedimento, che dovrà essere insinuato in tempo al capitano. pteócutto dcxt capitano.