28 ziarli alla superiorità sotto gravissime pene, fin’ a quella della morte, nel caso sopra espresso che si operasse con frode o malizia, e ne risultasse al pubblico Stato evidente danno. §. 13. affa Suona Dtàcipftua Deff ccjuLpa^to. Sarà sollecito ogni capitano e padrone di tenere in severa disciplina il suo equipaggio e ciurma, invigilando all’esatta inviolabile osservanza delle leggi ed ordinanze prescritte; e particolarmente: §. 14. .%on pofctà J’atiU nòo Di BanDieta Di afki l£uiicipi, uè u tipi ledati af foto òetpi^to ut tempo Di cjjuetta. Senza espressa speciale nostra permissione, non potrà inalberare, o lasciare inalberare in nessun tempo e luogo, nè per nessuna causa o ragione, altra bandiera, o insegna, se non il solo glorioso nostro paviglione, eccettuato il solo caso, in cui si inalberasse altra bandiera per salvarsi da qualche corsaro o da bastimento di Potenza in guerra con Noi; nè navigare con patenti di altri Principi benché amici e confederati, nè mutare il suo nome, nè quello del bastimento. A più forte e giusto titolo, si guarderà o-