341 litari in Segna, Carlopago, S. Giorgio e Jabla-nacz. Per eccezione la stazatura in Dalmazia potrà esser fatta anche dagli ufficj del porto comunali, nel cui Distretto trovasi un qualche cantiere, però solo nei casi, in cui dovessero esser assoggettati alla stazatura navigli del tutto nuovi, oppure rifabbricati con cangiamento della loro capacità, e ciò sempre nei cantieri del luogo stesso, ove trovasi 1’ ufficio del porto comunale. §. 8. Per la stazatura il proprietario del naviglio pagherà allo stazatore la tassa d’ un carantano per ogni tonnellata. In quei casi, ove la fissata tassa di stazatura computata dietro alle tonnellate si presentasse come insufficiente per I1 insignificante capacità del naviglio, resta libero ad ogni Governo marittimo (e nel circondario dei confini militari all’ i. r. comando generale in Zagabria^ di fissare un equa tassa. Oltre alla detta tassa resta a carico del proprietario del Naviglio, in quei luoghi, ove non trovisi un Proto-Costruttore navale anche la spesa necessaria per chiamare col suo consenso all’ atto della stazatura uno stazatore perito d’ arte. §. 9. Il presente Regolamento di stazatura prin-cipierà ad esser posto in attività col primo ¿Marzo 1842. Trieste li 6 Dicembre 1841.