99 §. 26. iCet ctcciDeitte fo titubo. All1 incontro non potrà, nè dovrà essere preteso aumento alcuno di salario, se il viaggio si prolungasse per qualche accidente fortuito, in cui non concorresse colpa, nè fatto de1 pròprietarj, capitani, o caricatori. §. 27. Affati cctòo Di ctSCtcoiouneufco Di/ viario. Se il viaggio si abbrevia, e non si rompe, (si intende abbreviato, e non rotto, quando il bastimento, in seguito di una susseguente convenzione in mare o in terra co1 noleggiatori o caricatori, carica o discarica in qualche porto meno lontano) non sarà diminuito il salario agli uffiziali, o marinari ingaggiati a viaggio. §. 28. -Ce uftuue ite DiópodizioiU/ non Ai aiteuDetmtuo iucjL uvc^cco^cpu oc mede. Ne’ casi sopra espressi negli articoli 25, 26, e 27 non sarà esposto ad alcuna alterazione il salario a riguardo degli uffiziali e marinari ingaggiati a mese. T