i7 §. 25. ucudetctuito cuyfi eópf oto-loti. Ricusando le fedi e la ricognizione de1 registri agli esploratori, vagabondi, e a tutti quelli che non conoscesse per pubblici negozianti. §. 26. Ote Di teòu)eiizo- neff ujj’izio. Il capitano del porto, o il suo ajutante, dovrà risiedere nell’uffizio capitaniale del porto dall’aperta sino alla serrata delle porte, salva l1 ora necessaria al vitto, per la più sollecita spedizione de’bastimenti e de’naviganti. §. 27. COofeezzrt e ino Seta-zio ite neff ujjlzio. Il capitano del porto si comporterà nel suo uffizio con la maggiore dolcezza e moderazione, che molto puoi contribuire ad invitare nel litorale i bastimenti, ed i naviganti.