325 questa essergli fornita dai piloti, e ciò verso la cor-risponsione della tassa stabilita nella prementovata Tariffa. CAPITOLO V. Disposizioni relative alla giudicatura, ed a1 Contraffacenti. §. 32. Ogni contestazione che emergesse fra un Capitano o Padrone mercantile ed il Pilota in riguardo al servigio del Pilotaggio, verrà portata davanti al rispettivo Ufficio del porto, ed all’ Estero nel Distretto dell’ I. R. Consolato generale in Ancona innanzi al rispettivo Ufficio consolare, semprecchè le parti litiganti non eccepissero contro l’ingerenza dell1 Ufficio consolare, e che le leggi del paese non vi si opponessero. §. 33. Quelle contestazioni però, che si riferissero a risarcimenti di danni reclamati a carico dei Piloti in causa di cattivo servigio verranno ventilate e giudicate da1 Tribunali competenti. §• 34. Nei casi di trasgressione dei Piloti nel servigio di pilotaggio, le quali dietro le leggi generali punitive 21 *