3«3 vaso inai nemmeno dalle élite maree, come orti, cortili, fondamenta, piazze ecc. §. 21. Sia chele materie da trasportarsi abhiauo ad andare alle pubbliche sacche, sia che per ¡speciali concessioni vadano in luoghi privati o comunali, dovrà sempre essere conosciuto il carico, con cui la barca si mette in viaggio, per farne riscontro al sito del deposito, ed assicurarsi che non ne sia stato disperso per via. §. 22. Perciò la barca deve dal luogo ov' è stata caricata recarsi tosto al sito stabilito per la ispezione del carico , dove un agente della R. Amministrazione la munisce di un bollettino in cui è notata T altezza del bordo emergente detto cao di banda, ed il sito al (piale la barca stessa deve recarsi allo scarico. §. 23. A questo sito un altro agente della R. Amministrazione riconosce se la barca al suo primo arrivare conserva la immersione notata nel bollettino di scorta; ed in caso che fosse alleggerita, la dichiara in contravvenzione notando nel bollettino stesso la minore immersione trovata. §. 24. Sono parimenti dichiarate in contravvenzione le barche che la vigilanza di laguna incontrasse in qualunque sito cariche delle materie di cui si tratta senza essere munite di bollettino: quelle che quantunque munite di esso si trovassero fuori della strada che conduce al sito a cui sono dal bollettino stesso