141 poi allo stesso ogni regresso contro li capitani e padroni di barca. §• 12- Esatta la competente tassa, il Capitano del Porto rilascierà un biglietto indicante il numero delle tonnellate e 1’ ammontare della tassa pagata; questo biglietto sarà prodotto al Deputato di Sanità, il quale senza averlo prima ricevuto, non potrà sotto grave sua responsabilità rilasciare li documenti e le fedi di Sanità a veruna barca o bastimento. B. Diritti d’Alboraggio. §. 13. La tassa d1 alboraggio esser deve pagata da qualunque barca o bastimento, grande o piccolo, nazionale od estero, che farà vela dal porto con merci. §. 14. Sono esenti: «) Le lancie e legni dell1 Imp. Reg. Marina. />} Le barche destinate per il carico e condotta delle proviande militari, o munizioni di guerra, c) Le barche, il carico delle quali non arriva al peso di libbre 500 grosse venete. §. 15. Questa tassa è fissata a tre carantani per ogni tonnellata non della capacità della barca, ma del carico effettivo con cui sarà per partire. §. 16. Essendovi delle merci che si caricano a misura e non a peso, si previene che venti staja, e così pure venti orne o barile, esser devono calcolate per una tonnellata.