26 servigio di altro capitano; mentre sarà irremissibilmente condannato alla pena di quaranta fiorini, la di cui metà sarà applicata a favore della cassa dei poveri, e l’altra metà a profitto del capitano offeso, che potrà ritenere, se cosi gli piace,il marinaro, od uffiziale subornato. §. IO. Di aóàiciao-tói SeÌCct (mouct coiù)i