118 medesima far scaricare li cannoni carichi a palla subito dopo che avrà gettata l’ancora a fondo ; statuendo, che tale discarico seguire dovrà impreteribilmente alla presenza del guardiano di sanità, che viene assegnato a bordo, qualora il bastimento sia soggetto a contumacia; ed essendo poi in libera pratica, la suddetta precauzione dovrà effettuarsi alla presenza di un uomo del ces. reg. uffizio capitanale del porto. E siccome ben di sovente è accaduto, che alcuno de1 capitani, tanto esteri che paesani, siasi fatto lecito di fare de1 colpi di cannone ad ora tarda e di notte, cagionando inquietudine e disturbo agli abitanti della città; viene quindi proibito a cadauno lo sparare colpi di cannone in questa rada, dopo suonata l1 Averti aria, statuendo la pena di fui. 50, da essere irremissibilmente pagata a questa cassa di sanità da quelli che si ardissero contravvenire a tale Nostra ordinanza. Finalmente resta generalmente proibito lo sparo di cannoni carichi a palla, tanto di giorno quanto di notte, verso la città o verso la costiera, e li contra-facienti segua o non segua danno per la loro trasgressione, verranno tutti gastigati con pene ad arbitrio proporzionate alle circostanze del caso, senza ammettere qualsivoglia scusa. Trieste, il dì 25 muyyio 1779.