320 e delle medesime discipline di Polizia di bordo che sono prescritte agli uffiziali, ed equipaggi dei legni mercantili austriaci sotto la speciale sorveglianza degli Uffizj di porto e dei consolati, il tutto a tenore del vigente codice politico di marina, e sotto le pene e multe nel medesimo stabilite, in quanto non fossero già previste dal presente Regolamento. §. 23. Il pilota, che ha regolarmente condotto al suo destino il legno da lui pilotato, e che ne ha ordinato 1’ ormeggio secondo le regole vigenti nel porto del— T approdo, ha con ciò anche adempito al suo dovere, e ne cessa quindi la sua responsabilità, qualora però viaggio facendo dovesse a motivo del tempo contrario, o di altre imponenti circostanze rifugiarsi in qualche porto estraneo al suo destino, continuerà nelle sue funzioni, sino a che non sia giunto al porto divisato. — Terminato poi il viaggio, e subita la contumacia, quando avesse avuto luogo, sarà in dovere il pilota di munirsi del corrispondente certificato, che gli verrà rilasciato dal rispettivo Uffizio sanitario, e di produrlo restituendosi al Capo-Sezione, e se lo si chiede anche all' Uffizio Capitanale del porto, come pure all’ Uffizio di Sanità in Rovigno, qualora vi ritornasse immediatamente, nonché di giustificare la durata della sua assenza.