258 legale, e eli1 essi desiderano cuoprire i medesimi con documenti di navigazione austriaci, e non potendosi ottenere dall’ altra parte questi ricapiti per tali legni secondo le disposizioni delle leggi di navigazione austriaca, 1’ Eccelsa i. r. Camera aulica universale col Dispaccio 28 Maggio a. c. N. 19594 ha trovato di autorizzare gl’ i r. Consolati austriaci di concedere a descritti legni, ad istanza delle parti de’ Passavanti Consolari, ad oggetto di procurar loro la possibilità di recarsi tutelati dal Paviglione austriaco nel Litorale austriaco all' effetto contemplato. Qualora quindi un Capitano od altro suddito austriaco acquista nell’ estero in modo legale la proprietà di un bastimento forestiero e vuole mandarlo con Bandiera austriaca nel Litorale austriaco onde procurar al medesimo i regolari ricapiti di navigazione, deve egli o il suo procuratore impetrare dal rispettivo i.r. Consolato un Passavanti presentandogli a tale oggetto tutti i Documenti che dimostrano il suo diritto di proprietà del legno in discorso. I¿’ i. r. Consolato esaminerà rigorosamente i detti Documenti e riconosciuta la loro reale validità, estenderà il Passavanti ed il Ruolo d’ equipaggio a favore del bastimento, tenendo per norma che la persona cui viene affidato il comando provvisorio del legno sia un suddito austriaco e possibilmente un approvato capitano inoltre che l’equipaggio sia possibilmente composto di due terzi di sudditi austriaci.