142 §. 17. Se il carico d’ una barca non arrivi alla mezza tonnellata, ma sia per altro maggiore di libbre cinquecento grosse venete, si riscuoterà la tassa di mezza tonnellata; così egualmente, se il carico non arrivi ad un intiera tonnellata ma sia maggiore di mezza, si riscuoterà la tassa della tonnellata intiera. §. 18. Essendovi delle merci, che si caricano a pezzo, per queste dovrà osservarsi la tariffa qui annessa sub. A. §. 19. Si esigerà la tassa intiera stabilita per N. 100 pezzi quando questi sorpassino li cinquanta, e la metà della tassa quando non arrivano a questo numero. Lo stesso si osserverà rispetto alli pezzi tariffati a dozzina, esigendo sino al numero di sei, mezza la tassa; e dopo il numero di sei, la tassa intera. §. 20. Per quelle altre qualità poi di merci, che non si caricano nè a peso, nè a misura, e non sono contemplate nell’ allegata tariffa, come coppi, mattoni ecc. si esigerà frattanto una tassa proporzionata, non già al respettivo peso, ma al respettivo valore. Il Capitano del Porto dovrà per altro, col mezzo del Commissariato distrettuale, rassegnare una specifica di quegli articoli che dalla tariffa contemplati non sono, all1 effetto che vengano in seguito provocate, le risoluzioni dell1 eccelso Governo per la fissazione di una tassa anche per questi. §. 21. Il Capitanio del porto sarà col proprio