373 paggio, cosi senz' ora fare veruna distinzione tra gli ufficiali marinaj ed i marinaj semplici, si trova necessario di addottati una regola per tutti indistintamente i componenti gli equipaggi dei navigli di lungo corso, di grande, e di picciolo cabotaggio delle due specie, (tranne come si disse il direttore) affinchè siano adempite le generali norme di polizia, e siano in grado le autorità politiche di conoscere con precisione le assenze de’ proprj amministrati, e di proteggere con i voluti ricapiti i loro viaggi, facendoli conoscere nell' interno, ed all’ estero per quelli che sono veramente cioè sudditi austriaci, ed esercenti 1’ arte marittima. Perei»’» 4. Ognuno sia scrivano, sia pilota, sia cadetto, sia ufficiale marinajo, sia marinajo, sia novizzo o mozzo, che vorrà essere iscritto in un ruolo di equipaggio, dovrà essere fornito di un permesso di viaggio marittimo, conformato in analogia ai passaporti ordinarj, e contenente l'epoca, durante la quale il medesimo sarà valituro, potendo essere peraltro rinnovato al suo espiro. 5. I permessi di viaggio marittimo saranno rilasciati, per conservare la unità o la centralità nel-l’oggetto che si contempla, soltanto dagli uffizj di porto erariali di Zara, Spalato, Ragusa, e Portorose n*