110 ciascheduno in particolare li rendiamo avvisati, che in avvenire, ogni qualvolta un capitano avrà abbandonata la sua nave senza qualche causa che sia più che urgente e rilevantissima, questo tale capitano insieme colli suoi marinari, sarà tenuto di rifondere al proprietario tutti li danni, con soggiacere in oltre, senza remissione alcuna, a rigorosissimi gastighi, anche corporali, conforme le circostanze lo richiederanno. Saprà pertanto ogni e ciascheduno regolarsi e guardarsi dal danno. Dato nella Nostra Città e Residenza di Vienna, il di 25 del mese di giugno nell1 anno mille settecento cinquantasei, de1 Nostri Regni decimo sesto. MARIA TERESA. Rudolfo Conte di Co teck. AD MANDATUM SACR;E cies, reg. Majestatis proprium. ANTONIO MARIA STUPAN d’EHRENSTEIN.