349 positamente destinato per deposito* ed ogni quantità di zavorra scaricata in altro luogo sarà subito confiscata a profitto dell' Irop. Reg. Capitano del Porto. Sarà libero ai capitani dei legni ancorati in Porto ed a chiunque altro il deporre in detto deposito la propria zavorra, il tenervela gratuitamente e poscia ripigliarla. Dovrà però la zavorra depositata esser collocata in quel punto di detto deposito ed in quel modo, che verrà indicato dall1 Imp. Regio Capitano del Porto. I capitani dei legni ancorati nel porto potranno lasciarvi tale zavorra durante la stazione in porto dei loro legni, e gli altri privati per lo spazio d’un mese. Partiti i legni, o spirato un mese senza che la zavorra depositata sia ripresa dal proprietario, essa resterà in tutta proprietà dell’ Imp. Regio Capitano del Porto, il quale sarà però tenuto di venderla ai legni ancorati in porto a discreto prezzo, ed a ogni loro richiesta. Il contravventore verrà punito colla multa di fiorini 50 a favore dell’ Istituto di Marina. 10. Ogni e qualunque oggetto sbarcato, siano merci, materiali da fabbrica od altri generi, dovrà essere asportato dalle rive a misura che ne segue il discarico ; e cosi pure quando vi fosse stato portato per l’imbarco dovrà essere tosto ricevuto a bordo, in guisa, che le merci ed i generi stessi non rimangano sotto verun titolo e pretesto esposti sulle rive durante la notte, salvo il caso di circostanze parti-