58 3 fossero rogati per mano di pubblico Notaro ; purché si eseguisca con la testimonianza di due persone delle più qualificate dell’ equipaggio, che non siano parenti più prossimi del terzo grado degli eredi. §• H. Come De lì lì et cowteitetàt iteti utveiilotx'.o eD e-óltaDa-meiito «fi cteDe dec^ìi cjj’ettt Di pendone motle- a (ìotDo Del Bastimento. Iti caso di morte di qualche ufficiale o marinaro, sia il bastimento in attuale navigazione, o in porti dove non risiedesse alcun nostro console o vice-console, la compilazione dell’inventario delle merci, robe usuali, e fogli del defonto, esistenti nel bastimento, è riservata allo scrivano, ed in sua mancanza al capitano 5 e 1’ uno, o 1’ altro sarà tenuto di averne diligente fedele custodia, e renderne esatto conto agli eredi, se pure il defunto non avesse istituito per procuratore ed esecutore testamentario qualche speciale persona dell1 equipaggio ; mentre allora gli effetti, sempre però inventariati dallo scrivano, saranno lasciati alla custodia dell' ¡stessa persona. Approdando il bastimento nel porto degli eredi, avrà l’attenzione di estradare loro gli effetti del defonto per il canale della cancelleria consolare, o per quello del competente publico magistrato; ritirando, in un caso o nel-