158 ARTICOLO I. Affinchè un Naviglio mercantile austriaco possa oltrepassare la linea della navigazione costiera, e richiamare la protezione della bandiera austriaca anche ne1 porti al di là della medesima situati, si richiede, che sia patentato, vale a dire, che munito sia della Sovrana Patente, dello Scontrino Ministeriale, e del Firmano Gransignorile, e che abbia in ordine le consuete Spedizioni d’ Uffizio. ARTICOLO II. Alla patentazione sono qualificati, а) tutt1 i Legni costruiti sopra un cantiere nazionale; б) tutti quei Legni fabbricati in un paese estero, la di cui proprietà legale possa da uno o più sudditi austriaci nativi o naturalizzati legalmente venir comprovata. ARTICOLO III. I proprietari, che desiderassero conseguire ¡Ricapiti austriaci di navigazione, hanno da presentare le loro suppliche direttamente ad uno dei Governi di Trieste, Venezia, Zara, o Fiume, secondo il for-molario A. qui accanto esistente, e comprovare: a) di essere sudditi austriaci nativi o naturalizzati; b) di essere soli proprietarj , o comproprietari del Naviglio, equipaggiato almeno con due terzi di